Newsletter Ottobre 2025

Salve ,

NEWSLETTER N.10/2025

DAL 16 OTTOBRE GLI ANTICIPI PAC 2025
Agea Coordinamento il 22 settembre scorso ha emanato la circolare n 72890/2025 che definisce le modalità di corresponsione agli agricoltori degli “Anticipi Pac 2025 – Domande di aiuto per gli interventi dei pagamenti diretti e in ambito Sviluppo Rurale – interventi Sigc”.
Gli anticipi della Politica Agricola Comune, saranno pagati a partire dal prossimo 16 ottobre e fino al 30 novembre 2025.
Anche quest’anno la Commissione Europea ha disposto l’aumento dell’anticipo della Pac:
• al 70% per i pagamenti diretti (Primo Pilastro, normalmente al 50%)
• all’85% per gli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Regolamento (Ue) n 1305/2013 (agroambientali) sia agli impegni derivanti dal Regolamento (Ue) n 2021/2115 (climatico-ambientali) entrambi normalmente corrisposti nella misura del 70%.
Gli anticipi sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (Ams).

Interventi erogabili in fase di anticipo
I pagamenti diretti interessati dall’anticipo in questione, sono i seguenti:
• sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
• sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
• sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
• regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti Ecoschemi:
o pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
o pagamento per inerbimento delle colture arboree;
o pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
o pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
o pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
• Il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
o frumento duro,
o semi oleosi (colza e girasole, esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola),
o riso,
o barbabietola da zucchero,
o pomodoro destinato alla trasformazione,
o olio d’oliva,
o agrumi,
o colture proteiche comprese le leguminose.
Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali agroambientali e climatico ambientali in accordo con limite massimo del livello dell’anticipo stabilito con il Regolamento Ue n. 2025/1797, pari all’85%.
Agea precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Titoli) è possibile erogare il 68% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell’eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita per alimentare la riserva nazionale 2025.
Inoltre, ai fini dell’individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Per tutti gli altri settori d’intervento, l’importo erogabile in fase di anticipo è individuato:
• di norma prendendo a riferimento l’importo unitario medio previsto dal Psp;
• in alternativa, prendendo a riferimento o l’importo unitario stimato, calcolato sulla base delle superfici comunicate dagli Op, Organismi Pagatori, o l’importo minimo previsto dal Psp.
Per il sostegno giovani agricoltori, il Psp prevede per l’anno 2025 l’aumento dell’importo unitario massimo a 200 euro/ettaro, pertanto l’importo dell’anticipo è stato calcolato utilizzando l’importo unitario stimato sulla base delle superfici dichiarate comunicate dagli Op.

Ecoschemi zootecnici
In ambito zootecnia l’anticipo spettante è pari al 50% di quanto spettante a capo, escluse le misure per le quali occorrono dati al 31 dicembre e non sono pagabili in anticipo.
Nel settore della zootecnia, quindi, gli anticipi sono ridotti: il sostegno pagato con l’anticipo è pari an19 euro per i bovini da carne e a duplice attitudine e 23 euro a capo per i bovini da latte. Per ovini e caprini, invece, l’anticipo è pari a 21 euro per ogni capo, più basso l’anticipo per i suini, pari a 8 euro. Stesso importo per i vitelli a carne bianca.

LEGGE SULLA MONTAGNA PER IL SETTORE AGRICOLO
In vigore dal 20 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.”
Di seguito, una sintesi delle misure agevolative per il settore primario.

La Legge n. 131/2025 è volta a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane e delle loro popolazioni, e la loro crescita è rilevante anche ai fini della tutela delle risorse forestali, delle attività sportive e del contrasto della crisi climatica e demografica.

Criteri di classificazione dei comuni montani
L’art. 2, commi da 1 a 3, disciplina la classificazione dei comuni montani, al fine d’individuare i comuni destinatari delle misure di sostegno previste. I criteri per tale classificazione sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, con DPCM in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, in base ai dati forniti dall’ISTAT è necessario un aggiornamento entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, attraverso un secondo DPCM s’individueranno i comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione. La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle misure agevolative, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.
Il comma 3, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista dalla Legge n. 131/2025, non si applica ai fini:
• delle misure adottate nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione europea (PAC);
• ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU ai sensi dell’art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160/2019,

per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi, per il riordino, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione prevista dai commi da 1 a 3.
Si evidenzia che a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati sull’altimetria e sulla pendenza, la platea dei comuni attualmente destinatari delle agevolazioni potrebbe ridursi (attualmente l’elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni – classificazione UNCEM -, l’applicazione anticipata in via sperimentale dei nuovi parametri, già dall’ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – DM 4 agosto 2023 – ha portato ad un elenco di 1.778 comuni montani.).

Credito d’imposta per agricoltori e silvicoltori di montagna.
L’art. 19 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate effettuati da:
• Imprenditori agricoli e forestali, sia singoli che in forma associata;
• Cooperative agricole e forestali;
• Consorzi forestali, anche partecipati da enti pubblici come i comuni;
• Associazioni fondiarie riconosciute,

sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno (2025-2027).

L’agevolazione ai citati soggetti potrà essere riconosciuta se:
• hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani,
• effettuano investimenti volti all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente. Un decreto MASAF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della di legge, individuerà l’elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima.

Il credito d’imposta è incrementato al 20% degli investimenti effettuati, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’art. 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482/1999 (quali ad esempio: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, ecc.), e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex art. 17 del D.lgs. 241/1997), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, ed è cumulabile con altri incentivi, come ad esempio:
• il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT);
• gli incentivi del Piano Strategico della PAC 2023-2027;
• altri crediti d’imposta previsti da normative regionali o nazionali.

In caso di cumulo, il tetto massimo di beneficio non potrà superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

I dettagli operativi (tipologie di investimenti ammissibili, controlli, modalità di fruizione e recupero in caso di irregolarità) saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Affidamento diretto dei lavori pubblici
Il comma 7 dell’art.19 consente ai comuni montani e alle loro forme associative, ai sensi del Dlgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), se di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall’ art. 14 del medesimo codice, l’affidamento diretto dei lavori pubblici:
• di sistemazione e di manutenzione del territorio montano,
• di gestione forestale sostenibile,
• di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi,

a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi:
• con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile nonché
• di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Subaffitto e subconcessione dei terreni pascolativi
Il comma 8 dell’art.19 vieta, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni, il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati.
La violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Tali disposizioni si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della di legge in esame (dal 20/9/2025).

Acquisto/ristrutturazione abitazione principale anche rurale
L’art. 27 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d’imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i 4 periodi d’imposta successivi, un credito d’imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
Il credito d’imposta è riconosciuto ai contribuenti che:
• non hanno compiuto il 41esimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo;
• per immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE 2024-2025 PER IL LEGNO
Pubblicato in GU n. 215 del 16 settembre, il Decreto 6 agosto del Ministero dell’agricoltura con l’aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere per gli anni 2024 e 2025.
Il regime speciale a favore del settore agricolo e ittico disciplinato dall’art. 34, comma 1, del decreto Iva (DPR n.633/1972), prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata decreto stesso, possa essere applicata una detrazione forfetizzata dell’Iva basata sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche agricole.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art.1, comma 662, legge n. 145/2018) ha stabilito che annualmente, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, le percentuali di compensazione relative al regime disciplinato dall’art. 34, applicabili al legno e alla legna da ardere salgano nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2019.
Secondo le indicazioni di quest’ultima disposizione, i rispettivi DM annuali hanno fissato, da ultimo, l’aliquota del 6,4%, con riferimento agli 2020, 2021 e 2022, per le cessioni di legno e legna da ardere, escluso il legno tropicale. È saltato, invece il decreto relativo al 2023.
Il DM dello scorso 6 agosto, fissa le percentuali applicabili per gli anni 2024 e 2025. In particolare, il decreto stabilisce che, per il biennio di riferimento, siano nuovamente del 6,4% le aliquote di compensazione applicabili alle cessioni dei prodotti indicati ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva e cioè:
• n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) …6,4 %;
• n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) … 6,4%.

La decorrenza è dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

BONUS FORMAZIONE: CREDITO UTILIZZABILE AL 100%
Con il provvedimento del 3 ottobre 2025, l’Agenzia definisce che la percentuale di credito d’imposta spettante per spese di partecipazione ai corsi di formazione sulla gestione delle aziende agricole è pari al 100%.
Si tratta del bonus per spese sostenute nel 2024 dai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni.
In merito, si rammenta che l’art. 6, comma 1, della legge n. 36/2024, ha introdotto un’agevolazione per le giovani aziende agricole che prevede (nei limiti di spesa stabiliti), un credito d’imposta pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 per corsi di formazione, purché idoneamente documentate.
Il tetto massimo riconosciuto per ciascun richiedente è pari a 2500 euro.
L’art. 4 del Decreto del Ministro dell’agricoltura 1° aprile 2025, prevedeva che, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarebbe stato pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Considerato che l’ammontare complessivo dei crediti risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, è risultato di 34.643 euro, a fronte di 2 milioni di euro di risorse disponibili, la percentuale da attribuire a ciascun richiedente è pari al 100% di quanto speso.
L’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento (dal 7 ottobre) e che i soggetti beneficiari possono visualizzare l’agevolazione riconosciuta nel proprio cassetto fiscale presente nell’area riservata del sito delle Entrate.

Con provvedimento del 7 ottobre 2025, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:
• “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (o nei casi in cui si debba pocedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata (100%), pena lo scarto del modello F24.