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NEWSLETTER N.6/2024
PAC 2023: PAGAMENTI IN ARRIVO
Mentre gli agricoltori sono alle prese con la domanda unica 2024, la cui scadenza è stata prorogata da Agea al 1° luglio 2024, con la possibilità di presentare domande in ritardo fino al 26 luglio, alcuni stanno ancora aspettando il saldo della Pac sulla domanda unica 2023, benché sia decorso l’ultimo termine noto, quello del 3 giugno 2024.
Va chiarito che Agea ha compiuto un enorme sforzo per velocizzare i pagamenti degli aiuti diretti sia del Primo che del Secondo Pilastro della Pac e che l’agenzia ha tentato in tutti i modi di anticipare i tempi anche rispetto alle scadenze prefissate, in particolare quella del saldo dei pagamenti diretti, che è fissata dall’Unione Europea per il 30 giugno dell’anno successivo a quello di domanda.
Pertanto, nel caso della domanda unica 2023, se “conforme” il termine entro il quale lo Stato membro deve pagare il saldo ovvero l’intero importo della Pac è il 30 giugno 2024. Termine contenuto nell’art. 44 del Regolamento Ue 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune, noto anche come “regolamento orizzontale” per la Pac 2023-2027.
Fermo restando che le domande con anomalie potranno essere pagate anche dopo tale data.
Ovviamente, gli Stati membri, se lo vogliono, possono anticipare, pur restando entro i limiti dettati dalle norme contenute nell’art. 44 del Regolamento Ue 2021/2116.
L’Italia, come noto, si è avvalsa di questa possibilità nell’anno di campagna 2023 sia per il Primo che per il Secondo Pilastro della Pac: tra il 16 ottobre 2023, come consentito dal Regolamento europeo, ed il 21 gennaio 2024 Agea comunicava di aver effettuato pagamenti diretti in anticipo per quasi 3 miliardi di euro, somma che raccoglieva sia i pagamenti in conto Feaga che in conto Feasr, eseguiti sia da Agea Organismo Pagatore che dagli organismi pagatori regionali. Ovviamente, tali pagamenti rappresentavano una parte, se pure consistente, degli oltre 7 miliardi di euro spettanti agli agricoltori italiani.
Assistenza telefonica
Agea, in linea con l’intento di aumentare e rendere sempre più efficienti gli strumenti informativi agli agricoltori ha annunciato di aver avviato “un piano di potenziamento del servizio di assistenza telefonica che sarà operativo dal 1° luglio 2024“.
Il canale, già attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00, al numero 06.49491, è sottoposto ad alcuni interventi di adeguamento tecnologico e di funzionalità così da offrire un supporto sempre più tempestivo, chiaro e commisurato alle richieste degli agricoltori.
SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC DAL 1/1/2024
Il 15 marzo 2024 la Commissione Europea aveva proposto una modifica al Regolamento per andare incontro alle richieste degli agricoltori, che hanno manifestato in giro per l’Europa. Tra aprile e maggio la proposta è stata accolta anche da Parlamento e Consiglio Ue, aprendo la strada al recepimento da parte degli Stati membri.
E infatti il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha predisposto una bozza di decreto per rendere operative le modifiche decise a livello Ue. Vediamo quali sono le principali novità introdotte con la riforma della Pac (Regolamento Ue 2024/1468).
Bcaa 7: rotazione delle colture
La Bcaa 7 è stata forse la norma più controversa di questa nuova Pac, in quanto obbliga l’agricoltore a ruotare, anno dopo anno, le colture seminate, impedendo (quasi) la monosuccessione, ad esempio di grano su grano o mais su mais.
La Bcaa 7 prevede infatti il cambio di genere botanico, almeno una volta all’anno, all’interno della stessa parcella, con l’obiettivo di stimolare la vitalità dei suoli e la biodiversità, abbassare la pressione di patogeni e insetti dannosi, nonché ristabilire la fertilità del terreno.
Di fatto, però, questa norma impediva a molte aziende agricole specializzate di praticare la monosuccessione. Proprio per andare in soccorso di questo importante settore produttivo, lo scorso gennaio il Masaf chiarì che per assolvere alla Bcaa 7 potevano anche essere utilizzate delle colture intercalari invernali, purché rimanessero in campo almeno 90 giorni.
Con la riforma della Pac da poco approvata si va oltre, affermando che per assolvere alla Bcaa 7 basta anche adottare una corretta diversificazione colturale. Nello specifico vengono distinti due casi:
- Aziende tra i 10 e i 30 ettari. In questo caso l’azienda agricola deve avere in essere almeno due colture, la principale delle quali non deve superare il 75% della superficie destinata a seminativi. Un esempio potrebbe essere un’azienda nella Pianura padana che ha 21 ettari di mais e 7 di soia.
- Aziende superiori a 30 ettari. Le aziende più grandi di 30 ettari devono avere una diversificazione colturale su almeno tre specie. Quella principale non deve occupare più del 75% della superficie e le due principali assieme, invece, non devono cubare più del 95% della superficie. Un esempio: un’azienda cerealicola del foggiano che ha 75 ettari di grano duro, 20 ettari di loietto e 5 ettari di fava.
Bcaa 8: stop al 4% dei terreni improduttivo
La Bcaa 8 è stato pensato per favorire la biodiversità, offrendo ad insetti e animali selvatici delle piccole oasi in cui rifugiarsi in contesti agricoli particolarmente intensivi, come la Pianura padana, e prevedeva:
- la destinazione di una superficie minima, pari al 4%, ad elementi improduttivi. Come elementi improduttivi vengono considerati aree di campo non seminate, ma anche muretti a secco, siepi, canali, sponde, laghetti, eccetera.
- Il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, come ad esempio i muretti a secco o i piccoli stagni.
- Il divieto di potare siepi e alberi nelle aree soggette al vincolo del 4% durante la stagione di nidificazione degli uccelli.
Con l’ultima modifica alla Pac, gli agricoltori potranno dunque seminare il 100% dei terreni a disposizione con la coltura che preferiscono, senza alcuna restrizione a livello di difesa. Resta l’obbligo di mantenimento e di protezione degli elementi caratteristici del paesaggio. Non è dunque possibile, ad esempio, prosciugare un laghetto per metterlo a produzione.
Si estende l’Ecoschema 5
L’Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di permettere agli agricoltori che lo volessero di essere retribuiti per lasciare il 4% delle superfici a riposo. Per questo il Masaf sta valutando di estendere l’Ecoschema 5, dividendolo in due impegni. Nello specifico:
- il primo impegno prevede la remunerazione di quegli agricoltori che decideranno di destinare comunque il 4% dei terreni ad elementi non produttivi (la vecchia Bcaa 8). La dotazione finanziaria per questo impegno dovrebbe essere di 10 milioni di euro, che andranno a decurtare il budget complessivo allocato per l’Ecoschema 5.
- Il secondo livello ricalca invece l’attuale Ecoschema 5 e cioè la destinazione di una superficie variabile, differente che si attui su frutteti o su seminativi, di terreno seminato con essenze mellifere. L’obiettivo in questo caso è di facilitare la vita agli insetti pronubi, come api e bombi, in modo che abbiano durante tutta la primavera-estate una fonte di cibo.
Bcaa 6: obbligo di copertura dei suoli durante l’inverno
La Bcaa 6 prevede una copertura minima del suolo durante la stagione invernale per evitare di lasciare nudo il terreno, in balìa quindi dell’erosione. Questo può essere fatto in vari modi: seminando delle cover crop, lasciando al suolo i residui colturali dopo la raccolta (stoppie, paglie, eccetera), oppure lasciando che il terreno si inerbisca in maniera spontanea. La copertura vegetale deve sussistere per almeno 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio.
Con la riforma della Pac si lascia agli Stati membri la libertà di decidere che cosa si intende per copertura minima dei suoli. In Italia si sta andando verso un approccio molto light a questo obbligo. In sostanza l’importante è che l’agricoltore non affini il terreno prima dell’inverno, facilitandone l’erosione. Mentre anche una aratura grossolana, che lascia zolle di terreno intatte, su cui poi cresceranno le erbacce, viene considerata come copertura minima. La presenza di zolle, residui di vegetazione e malerbe, infatti, impedisce all’acqua di erodere il suolo.
Niente controlli per chi ha meno di 10 ettari
Un altro provvedimento davvero interessante è quello che riguarda le piccole aziende agricole. Per chi ha meno di 10 ettari di superficie coltivabile, infatti, non sono previsti controlli per quanto riguarda la condizionalità rafforzata e, quindi, non possono essere comminate sanzioni.
Si vuole in questo modo cercare di sgravare le piccole aziende e gli organismi di controllo dell’onere di controllare superfici piccole, che anche se gestite in maniera non perfettamente aderente alle Bcaa non possono arrecare un serio danno ambientale.
Questa esenzione si riferisce solo alle Bcaa, mentre le Cgo, che pure fanno parte della condizionalità rafforzata, saranno oggetto di controlli, anche se la loro violazione non prevede una decurtazione del premio Pac, ma altri tipi di sanzioni.
Bcaa 9: divieto di aratura dei prati permanenti
La riforma della Pac varata quest’anno è stata anche l’occasione per introdurre una modifica alla Bcaa 9, che prevede il divieto di aratura dei prati permanenti, considerati un ambiente di sequestro del carbonio atmosferico e un presidio di fertilità e biodiversità. Ebbene, con la “vecchia” Pac l’agricoltore non poteva intervenire con lavorazioni del terreno nei prati stabili nei siti Natura 2000. Oggi invece sono previste delle deroghe, nel caso in cui l’agricoltore si trovi costretto ad intervenire a causa dei danni provocati da animali o da specie invasive.
Resta invece in vigore il divieto di convertire i prati permanenti nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciali, destinandoli, ad esempio, a colture seminative o a coltivazioni di altro genere.
Retroattività della riforma Pac e proroga della domanda unica
Altri due aspetti da non sottovalutare sono la retroattività della riforma dell’attuale Pac e la proroga, fino al 15 luglio, della presentazione della domanda unica.
La riforma in oggetto, sarà infatti in vigore dal 1° gennaio 2024 e dunque permetterà agli agricoltori di goderne appieno e fino alla fine dell’attuale programmazione, quindi il 2027. Non si tratta infatti di norme transitorie, ma di modifiche strutturali dell’attuale impianto della Pac.
E proprio per dare tempo a tutti gli agricoltori di godere appieno di queste modifiche, è stato deciso di posticipare il termine della presentazione della domanda unica, facendolo slittare al 15 luglio. Se poi si dovessero effettuare delle modifiche alla domanda unica, si ha tempo fino al 9 agosto. Mentre chi non presenterà tale documento entro il 15 luglio si vedrà applicata una decurtazione del premio Pac pari all’1% per ogni giorno di ritardo.
AGEA: RICHIESTA DI NUOVI DATI
Dietro la spinta di un’opinione pubblica che vuole una sempre maggiore sostenibilità delle produzioni, Bruxelles ha deciso di volere un quadro più chiaro di come il cibo viene prodotto in Europa e per questo, a partire dal 2026, gli Stati avranno l’obbligo di raccogliere un gran numero di informazioni in formato digitale.
Con una circolare emanata il 14 marzo sorso, Agea Coordinamento ha stabilito quali sono i nuovi dati che gli agricoltori dovranno fornire per avere accesso ai contributi Pac.
Dietro richiesta dell’Unione Europea, infatti, da quest’anno inizia la raccolta di un gran numero di informazioni sulle aziende agricole.
I dati che vengono richiesti non sono pochi. Con scadenze prefissate e molto serrate, gli agricoltori dovranno comunicare, attraverso i Centri di Assistenza Agricola (Caa), informazioni sui trattamenti effettuati, sul magazzino dei prodotti fitosanitari, sul piano colturale, sulle irrigazioni, le concimazioni, sui trattamenti post raccolta dei prodotti agricoli, sulle conce, sugli spandimenti e sulle concimazioni minerali, sui lavoratori, le attrezzature in uso in azienda e molto altro ancora.
Oltre alla quantità enorme di dati richiesti, a preoccupare sono anche le tempistiche. Il fascicolo aziendale deve essere infatti aggiornato ogniqualvolta si cambia coltura, oppure entro 30 giorni dal trattamento fitosanitario e comunque prima della raccolta. Si inizia con il 1° luglio di quest’anno con la comunicazione del Piano Colturale Grafico (Pcg) e, verosimilmente, si andrà avanti con le comunicazioni a cadenza pressoché mensile.
DECRETO ADEMPIMENTI NUOVI CHIARIMENTI
L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, torna sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024), focalizzando le misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Versamenti rateali Semplificazioni relative ai pagamenti
Sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.
L’art. 8 del decreto prevede, in particolare:
- l’eliminazione dell’opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, ciò che rileva il “comportamento concludente” del contribuente, ossia la compilazione, nel mod. F24, dei campi concernenti la “rateazione”, nei quali va indicato la rata per la quale si effettua il pagamento e il numero di rate prescelto;
- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale completare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, sia per i titolari di partita IVA che per gli altri contribuenti.
Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 (mod. REDDITI/IRAP 2024). L’allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il versamento del saldo IVA 2023 (mod. IVA 2024).
Soglia minima dei versamenti
L’art. 9, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro (ex 25,82 euro). Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.
Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle
liquidazioni periodiche IVA relative al 2024.
Quanto previsto per i versamenti IVA, vale anche per le ritenute alla fonte d’importo non superiore a 100 euro relative a:
- redditi di lavoro autonomo e altri redditi di cui all’art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis, DPR n. 600/73;
il versamento va effettuato:
- insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno (nel caso in cui l’importo complessivo dei diversi mesi non superi mai il predetto limite). Lo slittamento dei versamenti al 16 dicembre (se non superiori a 100 euro), riguarda soltanto le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno.
- Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16 gennaio indipendentemente dal suo ammontare.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai compensi e provvigioni corrisposti a decorrere dall’1/1/2024.
Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
L’art.4 prevede la possibilità per il depositario delle scritture contabili, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico.
Infatti, trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Per effetto dell’art.10, l’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
- 1° agosto – 31 agosto
- 1° dicembre – 31 dicembre.
Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
N.B. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
IMU E FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Il prossimo 17 giungo scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2024.
Riguardo il pagamento della imposta, per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali il MEF con Risoluzione n 4 del 16/11/2023 ha chiarito i requisiti necessari per l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,1%.
I chiarimenti MEF
I chiarimenti sono “venuti” dopo che alcuni Comuni hanno richiesto ai contribuenti, ulteriori “titoli” rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1% (che i Comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160/2019. I predetti enti richiedevano:
- la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile,
- una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine,
- il disconoscimento dell’agevolazione in presenza di contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Nella Risoluzione n.4 il MEF ha precisato che risulta priva di fondamento la pretesa dei Comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile in considerazione del fatto che, per individuare un fabbricato rurale strumentale, occorre fare esclusivo riferimento al classamento nella categoria catastale D/10 o all’apposizione della relativa specifica annotazione negli atti catastali prevista dall’art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011.
A conferma di ciò l’orientamento della Corte di Cassazione:
- che nella sentenza 24/8/2021, n. 23386, è giunta alla conclusione che la ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale è correlata esclusivamente al dato catastale;
- che nella sentenza 24/3/2010, n. 7102, ha sancito che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale”, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad IMU del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta dall’Amministrazione competente.
Quindi i Comuni per disconoscere la ruralità del fabbricato strumentale devono impugnare la classificazione della classificazione catastale.
Infine anche per quanto riguarda il contratto di comodato, la Risoluzione, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, lo ritiene un titolo idoneo a dimostrare l’esistenza del requisito di ruralità.
DICHIARAZIONI IMU: 30 GIUGNO
Con decreto del Mef del 24 aprile 2024 scorso, sono stati approvati i modelli per le dichiarazioni Imu/Impi e Imu/Enc (Imposta municipale propria/ Imposta immobiliare sulle piattaforme marine e Imposta municipale propria/Enti non commerciali).
La dichiarazione Imu/Impi deve essere presentata dai soggetti passivi, di cui all’art.1, comma 743, della legge n. 160/2019 (proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, ecc) ad eccezione degli enti non commerciali, in modalità cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenuti dei cambiamenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni che incidono su quanto dovuto.
La dichiarazione in ogni caso va inviata al Comune in cui si trovano gli immobili. I modelli sono resi disponibili gratuitamente dai Comuni, oltre a essere reperibili anche sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze in versione pdf editabile.
La dichiarazione Imu/Enc, riguarda invece gli enti non commerciali (art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019) e deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite l’apposito modello approvato con il medesimo decreto Mef del 24 aprile 2024, unitamente alle istruzioni e specifiche tecniche. Si tratta di quegli enti che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali.
Anche in questo caso la dichiarazione telematica deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dei beni immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per gli Enc la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI: SCADENZA RATA 30 GIUGNO
L’art. 1, ai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:
- partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
- dei terreni edificabili e agricoli,
posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa.
Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a:
- titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024,
il valore normale di tali asset, al 31/12/2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Possono accedere alla norma:
- persone fisiche, anche non residenti,
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione è richiesto entro il 30 giugno 2024:
- il versamento di un’imposta sostitutiva,
- la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Tale imposta sostitutiva:
- è dovuta in un’unica soluzione entro il 30/06/2024 oppure
- in forma rateale (massimo 3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30/06/2024, prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.

