PROROGA DOMANDE PAC AL 30 GIUGNO 2026
Con decreto 13 maggio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il termine per l’invio delle istanze è stato prorogato al 30 giugno 2026.
La nuova scadenza riguarda sia la domanda unica Pac, relativa agli aiuti diretti, sia le domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale. Il termine ordinario, fissato al 15 maggio, viene quindi spostato in avanti per consentire agli operatori agricoli e ai Centri di assistenza agricola di completare le procedure in un contesto caratterizzato da complessità operative e difficoltà gestionali.
Resta confermato il regime delle penalizzazioni per gli invii tardivi. Le domande presentate dopo il 30 giugno 2026 saranno ammesse, ma con una riduzione dell’importo spettante pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, secondo quanto previsto dal DLgs n. 42/2023. Per alcune tipologie di intervento la decurtazione può arrivare al 3% giornaliero.
Il termine massimo per la trasmissione è fissato al 25 luglio 2026. Oltre questa data, le domande e le eventuali modifiche saranno considerate irricevibili.
La domanda unica Pac deve essere predisposta sulla base del Fascicolo aziendale, che deve risultare aggiornato prima dell’invio. Per gli interventi a superficie è previsto l’utilizzo della domanda geospaziale precompilata, che il beneficiario può confermare, integrare o modificare.
ACCONTO IMU: ESENZIONE PER CD E IAP
Entro il 16 giugno occorre versare l’IMU 2026 in acconto o unica rata. L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di:
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fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali
diverse da A/1, A/8 e A/9,
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aree fabbricabili,
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terreniagricoli.
Soggetti obbligati sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.
A differenza degli immobili, per i terreni agricoli non esiste un’esenzione automatica, il criterio discriminante è:
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la classificazione del Comune dove si trova il terreno;
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la qualifica del proprietario (se CD o IAP).
Sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 1, comma 758, della legge n. 160/2019):
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terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono sempre esenti e sono esenti da Imu anche i terreni agricoli condotti da coadiuvanti dei coltivatori diretti (comprese le società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004).
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terreni agricoli ubicati nei comuni montani compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; che individua i Comuni montani o collinari in cui opera l’esenzione IMU (nel caso di specie l’esenzione è valida per tutti i terreni agricoli a prescindere dalla qualifica del possessore in presenza di Comune senza annotazione ovvero in caso di annotazione “parzialmente delimitato” occorre rivolgersi agli uffici Comunali competenti).
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terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure).
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terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Quindi sono soggetti al pagamento dell’IMU i terreni agricoli situati in Comuni classificati come non montani e non collinari secondo la circolare del Ministero delle Finanze e il proprietario non è un coltivatore diretto o IAP.
Il contribuente consultando la Circolare n 19/1993 del Ministero delle Finanze può verificare se il proprio terreno agricolo è contenuto nell’elenco allegato e quindi esente dall’IMU.
La circolare specifica che dall’elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell’art. 2 del D.Lgs n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell’utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L’unica eccezione è data, dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l’esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell’elenco allegato;
Il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli segue una formula specifica: il reddito dominicale del terreno (indicato nella visura catastale) deve essere rivalutato del 25%, il risultato si moltiplica per 135 (o 75 per CD e IAP) e quindi si applica l’aliquota comunale (IMU = Reddito dominicale x 1,25 x 135 (o 75) x aliquota comunale / 1000).
Le scadenze per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli sono le stesse degli altri immobili:
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Acconto: entro il 16 giugno 2026 (pari al 50% dell’imposta),
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Saldo: entro il 16 dicembre 2026 (conguaglio con le aliquote definitive),
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Pagamento unico: è possibile pagare tutto entro il 16 giugno.
Il pagamento avviene tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914 (IMU terreni – quota Comune). Per i terreni non è prevista la quota statale.
In caso di mancato pagamento, il Comune può emettere un avviso di accertamento entro 5 anni dalla scadenza, con sanzioni del 30% e interessi legali. In tal caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il ritardo con sanzioni ridotte.
IMU AGRICOLA: ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con le più recenti pronunce in materia di IMU, ha ridefinito il ruolo della dichiarazione IMU nel riconoscimento delle agevolazioni e delle esenzioni spettanti alle aziende agricole, stabilendo un principio cardine: la dichiarazione fiscale ha una funzione prevalentemente informativa e non può trasformarsi in un ostacolo burocratico se il Comune è già a conoscenza dei fatti.
Dichiarazione IMU e aree edificabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13662/2026 (in continuità con la precedente ordinanza n. 11443/2023), sancisce che un terreno deve essere assoggettato a IMU come edificabile non appena viene inserito nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Questo automatismo scatta anche se il piano non è ancora stato approvato in via definitiva o se mancano i piani attuativi. Si tratta della cosiddetta “edificabilità di fatto”, un mutamento che produce effetti immediati senza che il Comune sia tenuto a inviare una notifica formale al proprietario. La mancata comunicazione da parte dell’ente non esime, quindi, dal pagamento del tributo.
Inoltre, conferma un orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente in materia di obblighi dichiarativi IMU relativi alle aree edificabili.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non sussiste un autonomo obbligo dichiarativo nel caso di semplice variazione del valore venale dell’area edificabile, trattandosi di un elemento che il Comune è normalmente in grado di conoscere direttamente attraverso gli strumenti urbanistici, il mercato immobiliare e le proprie delibere sui valori medi.
L’orientamento si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 26921/2025, con cui la Cassazione aveva affrontato il tema del terreno agricolo divenuto edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che l’obbligo dichiarativo ICI/IMU non sussiste quando la variazione della natura del terreno deriva direttamente da atti urbanistici adottati dall’ente impositore e quindi già conosciuti dall’amministrazione comunale.
Una volta che un’area è stata dichiarata edificabile, il proprietario non ha quindi l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione ogni anno per segnalare le oscillazioni del mercato immobiliare o l’aggiornamento del valore venale del bene. In caso di valutazioni discordanti, il Comune non potrà contestare l’omessa dichiarazione, ma dovrà limitarsi a eccepire l’eventuale omesso o parziale versamento.
Tale impostazione è in contrasto con le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU, che stabiliscono che, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore venale dell’area fabbricabile e le eventuali successive variazioni intervenute, nonché i casi in cui intenda discostarsi dai valori orientativi eventualmente deliberati dal Comune, trattandosi di informazioni non desumibili dalla banca dati catastale.
La posizione assunta dalla Cassazione solleva dunque alcune perplessità. Affermare che il valore di mercato correttamente attribuibile alle aree edificabili sia un elemento sostanzialmente già conoscibile dal solo Comune appare infatti una conclusione discutibile.
Innanzitutto, la determinazione del valore venale esula dalla potestà normativa degli enti locali, trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie imponibile dell’imposta ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997. Nel caso dell’IMU sulle aree edificabili, la legge stabilisce che la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione. I valori deliberati dai Comuni hanno quindi natura meramente orientativa e non vincolante, né possono sostituirsi alla concreta valutazione del bene.
Per i Comuni, la questione rileva sia sul piano sanzionatorio (omesso versamento anziché omessa dichiarazione) sia su quello dei termini di accertamento, che risultano più brevi nel caso di omesso versamento. L’orientamento giurisprudenziale più recente riduce infatti gli spazi per contestare omissioni dichiarative relative alle aree edificabili, rendendo più complessa e incerta l’attività degli uffici tributi.
Dichiarazione IMU e relative agevolazioni
L’Ordinanza n. 557/2026, affronta l’esenzione totale dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP).
Fino ad oggi, molti enti locali hanno negato il beneficio ai contribuenti che, pur avendone pieno diritto sotto il profilo sostanziale, avevano omesso di presentare la relativa dichiarazione IMU.
La Cassazione ha cassato questo approccio formalistico, chiarendo che la dichiarazione IMU non può essere elevata a presupposto indefettibile (cioè obbligatorio a pena di decadenza) per il riconoscimento dell’agevolazione se l’Amministrazione comunale possiede già gli elementi per verificare i requisiti.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte, il Comune era perfettamente a conoscenza della qualifica professionale del contribuente. Tale status e l’effettivo esercizio dell’attività agricola erano infatti facilmente desumibili da banche dati pubbliche già note all’ente, come l’iscrizione al sistema U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) per l’assegnazione del carburante agevolato. In presenza di prove così evidenti e non contestate, pretendere anche la formalità della dichiarazione IMU si traduce in un inutile duplicato burocratico.
L’azione amministrativa deve essere guidata dalla sostanza della realtà economica e professionale e non dal mero adempimento cartaceo. Se i requisiti oggettivi (la destinazione del terreno) e soggettivi (la qualifica di coltivatore) esistono e sono verificabili dall’ente impositore, il diritto all’esenzione resta sacro, con o senza dichiarazione.
REGIONE VENETO: BANDO OCM VINO
La Regione Veneto ha approvato il bando relativo alla campagna 2026/27 nell’ambito dell’Organizzazione comune del mercato (Ocm) Vino e del Piano strategico della Pac 2023-2027, confermando l’internazionalizzazione come leva strategica per la competitività del comparto vitivinicolo regionale.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 11 milioni di euro e sarà destinata a sostenere attività di promozione e comunicazione nei Paesi terzi. Le risorse saranno ripartite tra progetti regionali, che potranno contare su 9 milioni di euro, e progetti multiregionali, ai quali sono riservati 2 milioni.
Tra le iniziative ammissibili al finanziamento figurano: la partecipazione a fiere internazionali, campagne informative, attività di marketing e azioni di valorizzazione rivolte ai mercati extra Ue, con l’obiettivo di consolidare la presenza delle imprese venete all’estero e favorire l’apertura di nuovi sbocchi commerciali.
Il provvedimento arriva in una fase particolarmente delicata per il commercio internazionale, caratterizzata da instabilità geopolitica, rallentamenti economici in alcuni mercati e una crescente competizione tra i principali Paesi produttori di vino.
In questo scenario, le misure Ocm dedicate alla promozione continuano a rappresentare uno degli strumenti più rilevanti per sostenere le strategie di internazionalizzazione delle imprese.
Secondo le più recenti rilevazioni, il Veneto si conferma leader dell’export italiano di vino, con una quota che sfiora il 38% delle esportazioni nazionali del settore. Nei primi nove mesi del 2025 il valore delle esportazioni venete ha raggiunto circa 2,16 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Gli Stati Uniti restano il principale mercato di destinazione, con importazioni superiori a 677 milioni di euro, a testimonianza del ruolo centrale che i mercati extraeuropei continuano a svolgere per la crescita delle denominazioni venete.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il prossimo 15 luglio. L’obiettivo della Regione è accompagnare il settore in una fase in cui la presenza internazionale non rappresenta più soltanto un’opportunità commerciale, ma una condizione necessaria per mantenere competitività, valore aggiunto e capacità di investimento lungo tutta la filiera vitivinicola.
LEGGE QUADRO DEL FLOROVIVAISMO
Il Masaf (Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste) il 30 aprile 2026, ha diffuso un comunicato stampa in cui comunica l’avvio del procedimento di approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge delega 4 luglio 2024, n. 102. Obiettivo della legge delega è quello di costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera.
Di seguito il comunicato Stampa.
“Florovivaismo, Lollobrigida, dopo decenni arriva la Legge Quadro (30.04.2026)
Con l’avvio del procedimento di approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge delega 4 luglio 2024, n. 102, l’Italia compie un passaggio storico: si chiude definitivamente la stagione degli interventi frammentati e delle risposte emergenziali e si avvia una fase nuova, fondata su programmazione, qualità e competitività.
“Con questa riforma mettiamo fine a un’attesa durata decenni e diamo finalmente al florovivaismo le regole e la centralità che merita. Per troppo tempo un comparto strategico dell’agricoltura italiana è stato interessato solo da interventi e soluzioni parziali. Ringrazio il sottosegretario Patrizio La Pietra per il lavoro che ha svolto, grazie al quale oggi possiamo cambiare metodo e visione” dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
“Il decreto – aggiunge – introduce una legge quadro organica, che garantisce certezze alle imprese, valorizza il lavoro, rafforza il Made in Italy e consente una programmazione stabile degli investimenti. Si passa dalla gestione delle crisi a una politica di sviluppo strutturata, capace di accompagnare il settore nel medio e lungo periodo”, prosegue Lollobrigida. “Il florovivaismo quindi entra finalmente a pieno titolo nelle politiche agricole e ambientali del Paese: non solo produzione, ma qualità, tutela del territorio, verde urbano e competitività sui mercati internazionali. È una risposta concreta a migliaia di aziende che chiedevano regole chiare e una prospettiva certa. Una riforma di sistema che guarda al futuro”, conclude il ministro dell’Agricoltura.
“Per anni il florovivaismo, pur rappresentando un comparto strategico per l’economia agricola e l’identità del Made in Italy, è rimasto privo di una legge quadro dedicata. Oggi lo Stato ne riconosce pienamente il valore produttivo, economico, ambientale e sociale, inserendolo a pieno titolo tra le attività agricole” ha dichiarato il sottosegretario al Masaf,
con delega al florovivaismo, Patrizio La Pietra, che ha inoltre aggiunto che “il decreto segna un deciso cambio di paradigma non prevedendo più interventi occasionali per fronteggiare le crisi, ma introducendo una visione strutturata e di medio-lungo periodo”.
Il Piano nazionale del florovivaismo, il Tavolo tecnico permanente presso il MASAF e il rafforzamento del monitoraggio del settore consentiranno di programmare investimenti, anticipare le criticità e accompagnare la crescita delle imprese, superando una gestione basata esclusivamente sulle emergenze.
La riforma punta inoltre su qualità, professionalità e innovazione, valorizzando tutte le componenti della filiera – dai vivaisti ai garden center, dai tecnici del verde ai manutentori – e investendo su formazione avanzata, certificazioni e tracciabilità del prodotto. Un’impostazione che rafforza la competitività delle imprese italiane e tutela il Made in Italy dalla concorrenza sleale.
Con questo provvedimento il florovivaismo esce definitivamente da una condizione di marginalità normativa. Dopo decenni di attesa, il settore avrà finalmente una legge quadro, una direzione chiara e una prospettiva stabile di sviluppo, al servizio dell’economia, dell’ambiente e dei territori.
DEBITI CONTRIBUTIVI INPS: RATEAZIONE FINO A 60 RATE
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, con la quale dà attuazione al nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge.
La riforma trova il proprio fondamento normativo nell’art. 23 della Legge n. 203/2024 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e nel successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, che ne hanno definito gli obiettivi.
Il nuovo schema di dilazione introduce importanti cambiamenti rispetto alla disciplina previgente. L’INPS può concedere piani di pagamento rateale in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per i debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione. Tra le novità più rilevanti:
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Il numero massimo di rate sale fino a 60 per i debiti di importo più consistente (superiori a 500.000 euro);
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Le sedi territoriali dell’Istituto ottengono maggiore autonomia decisionale nella valutazione delle richieste;
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Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio “Cassetto previdenziale del contribuente” disponibile sul portale INPS;
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Non sono ammesse domande cartacee né altri canali alternativi di presentazione.
Per presentare la domanda di dilazione è necessario accedere al Cassetto previdenziale del contribuente tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Chi non fosse ancora registrato al servizio è tenuto a completare la procedura di accesso prima di avviare la richiesta di rateizzazione.
Regime transitorio
La circolare disciplina con particolare attenzione la posizione di coloro che si trovano già in un piano di dilazione attivo. La nuova disciplina si applica, nella logica del favor debitoris, anche alle domande presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data
di pubblicazione della circolare, purché le nuove condizioni risultino più favorevoli per il contribuente.
In questi casi è possibile richiedere la rideterminazione del numero di rate del piano già concesso. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare n. 60, vale a dire entro il 20 giugno 2026.
Il nuovo Regolamento si applica:
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a tutte le domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione
della circolare (21 maggio 2026);
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alle domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora attive, su istanza di rideterminazione da presentarsi entro il 20 giugno 2026.

