Newsletter Febbraio 2026

ACCORDO UE-INDIA

In un mondo attraversato da tensioni geopolitiche, ritorno dei dazi e nuove guerre commerciali, Bruxelles prova a rilanciare il commercio come strumento di stabilità e influenza. L’India (quarta economia mondiale e Paese più popoloso del pianeta) non è solo un partner commerciale: è un tassello strategico per ridisegnare le rotte globali del commercio. Per l’agroalimentare europeo, e italiano in particolare, può diventare una nuova frontiera di crescita. Il patto punta a rafforzare i legami tra “due giganti democratici” che insieme rappresentano circa un quinto del Pil mondiale.

Gli obiettivi economici sono ambiziosi:

  • raddoppiare le esportazioni europee verso l’India entro il 2032,

  • eliminare o ridurre i dazi su oltre il 90% dei beni Ue,

  • generare risparmi fino a 4 miliardi di euro l’anno in tariffe doganali,

Oggi l’export europeo verso l’India sostiene già circa 800 mila posti di lavoro. Con l’accordo, la spinta potrebbe essere ancora più forte.

L’intesa è ampia e riguarda sia i settori industriali sia il comparto agricolo. Per i prodotti agricoli europei, l’India ha finora mantenuto una delle cinture tariffarie più alte al mondo: oltre il 36% medio, con punte ben superiori. Con l’accordo, molti dazi vengono eliminati o ridotti drasticamente.

Vino:

  • oggi: 150%

  • domani: 20% fascia premium e 30% fascia media

Olio d’oliva:

  • oggi: fino al 45%

  • futuro: 0% Pasta e trasformati:

-Pane, biscotti, pasta, cioccolato, pet food: (dazi fino al 50% → 0%)

-Bevande e succhi: (fino al 55% → 0%)

Settori sensibili

Per evitare tensioni interne e proteggere le filiere vulnerabili, Bruxelles ha escluso totalmente dalla liberalizzazione:

  • carne bovina e pollo,

  • riso,

  • zucchero,

  • latte e derivati,

  • miele, aglio e altri prodotti sensibili.

Una scelta che spiega anche perché, a differenza del Mercosur, la reazione agricola europea sia finora più favorevole.

Dop e Indicazioni geografiche

Un capitolo cruciale per il made in Italy riguarda le Geographical Indications. Ue e India stanno negoziando un accordo parallelo che servirà a difendere i prodotti tradizionali contro imitazioni e Italian sounding. Per l’Italia, Dop e Igp potrebbero diventare la chiave per trasformare l’export in valore e identità, non solo in volumi.

Per diventare operativo servirà ancora un percorso formale:

  • pubblicazione dei testi negoziati

  • revisione legale e traduzione in tutte le lingue Ue

  • approvazione del Parlamento europeo

  • ratifica da parte dell’India

Solo allora l’intesa potrà dispiegare effetti reali.

Una nuova geopolitica

L’Europa ha sul tavolo:

  • un accordo Mercosur ancora controverso e in attesa di passaggi giuridici cruciali

  • un accordo con l’India promettente, ma non ancora operativo

Due dossier che raccontano una Commissione determinata a mostrarsi protagonista. Oggi, con India e Sud America, l’Europa prova a dire che il mondo non è solo America e Cina. In mezzo c’è anche Bruxelles. Il commercio continua, ed è giusto che continui: perché i confini attraversati dalle merci sono confini più stabili di quelli attraversati dai conflitti. L’India può diventare uno dei mercati più promettenti per l’agroalimentare italiano nel prossimo decennio.

DANNI DA EVENTI CATASTROFALI: DENUNCIE AUTOMATICHE

Dal 2026 cambiano in modo significativo le modalità di presentazione delle denunce per i danni agricoli causati da eventi catastrofali, in particolare gelo/brina e siccità.

La novità principale riguarda l’automatizzazione della procedura: non sarà più l’agricoltore a dover compilare la denuncia, ma il sistema di AgriCat a predisporla in automatico.

Il Fondo mutualistico nazionale utilizzerà infatti i dati già presenti nel fascicolo aziendale, purché aggiornato con il piano di coltivazione grafico, incrociandoli con le informazioni meteo-climatiche ufficiali. In questo modo, se un’azienda agricola possiede terreni che rientrano nelle aree colpite da gelo o siccità, la denuncia di sinistro verrà generata automaticamente per tutti gli imprenditori che hanno adempiuto all’aggiornamento del piano colturale nell’anno di riferimento.

Una volta predisposta la denuncia, all’azienda agricola o al proprio Centro di assistenza agricola di fiducia resta il compito di verificare e confermare le informazioni, integrandole o modificandole se necessario, e di trasmettere la denuncia entro 30 giorni dall’evento.

Il rispetto di questo termine è fondamentale: come sottolinea AgriCat, la tempestività consente al Fondo di intervenire più rapidamente sia nelle verifiche in campo sia nella successiva liquidazione dei danni.

Tra le innovazioni introdotte spicca anche l’evoluzione delle modalità di firma. Oltre alla firma tradizionale e a quella online tramite codice Otp, dal 2026 sarà possibile utilizzare la firma elettronica avanzata, accedendo con Spid o Cie.

Una semplificazione che punta a rendere l’intero iter più rapido e pienamente digitale.

Parallelamente, i CAA avranno a disposizione nuovi strumenti di consultazione di dati e

statistiche, migliorando la qualità dell’assistenza alle aziende agricole e la capacità di supportarle nella gestione delle pratiche legate ai danni da calamità.

REGIME DE MINIMIS AGRICOLO: CONTROLLO PREVENTIVO

Con la sentenza 15/1/2026, causa C-615/24, la Corte di Giustizia Europea ha fornito un importante chiarimento sul regime degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

La pronuncia affronta in particolare il rapporto tra obblighi di controllo, dichiarazioni dell’impresa beneficiaria e operatività dei registri nazionali degli aiuti.

La vicenda trae origine da un contenzioso italiano relativo a indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica nel 2014, qualificati come aiuto di Stato in regime de minimis. La Corte è stata chiamata a stabilire se, in assenza di un registro centrale degli aiuti pienamente operativo per 3 esercizi finanziari, lo Stato membro possa erogare l’aiuto senza acquisire preventivamente la dichiarazione dell’impresa sui benefici già percepiti.

Si rammenta che il regime de minimis costituisce una deroga alla disciplina generale degli aiuti di Stato prevista dagli artt. 107 e 108 del TFUE, che permette alle imprese agricole di ricevere aiuti di Stato sotto una certa soglia, consentendo di escludere dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea, poiché considerati di piccola entità e non distorsivi della concorrenza.

Dal 2024 il massimale per “impresa unica” è stato innalzato da euro 25.000 a euro 50.000 nell’arco di tre anni (intesi come tre anni di calendario, ad esempio, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2025, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2022 al 10/02/2025). L’aggiornamento del massimale, consente di cumulare più aiuti (es. danni fauna selvatica, crediti d’imposta) entro il nuovo limite, valido fino al 2032.

L’esclusione dall’obbligo di notifica non è automatica: il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 è imprescindibile e le condizioni devono essere interpretate in senso restrittivo.

La Corte infatti, ha stabilito che uno Stato membro non può concedere né versare aiuti de minimis senza disporre:

  • di un registro centrale nazionale pienamente operativo e

  • senza richiedere all’impresa beneficiaria una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento.

Tale dichiarazione non è necessaria per presentare la domanda, ma costituisce un requisito imprescindibile per la concessione dell’aiuto, che deve essere acquisito prima dell’erogazione.

La decisione rafforza la necessità di controlli preventivi per evitare il superamento dei massimali de minimis e garantire un’applicazione uniforme delle norme europee sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

CREDITO IVA 2025 E COMPENSAZIONE

Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all’anno successivo (per essere scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte, contributi o premi.

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso dal 1° gennaio dell’anno successivo solo per importi non superiori a 5.000 euro. L’utilizzo di importi superiori richiede, invece, la preventiva presentazione del modello IVA da cui emerge il credito, con l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo (tuttavia, a favore delle c.d. start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, la soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro).

Il modello F24 utilizzato per la compensazione del credito IVA deve poi essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato.

Riepilogando, il credito IVA maturato nel corso del 2025 può essere liberamente utilizzato in compensazione nel modello F24 fino all’ammontare di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2026. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel modello F24 (anche se d’importo inferiore a 5.000 euro) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2026, relativo al 2025, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione dell’organo di controllo (ad esempio, se il modello IVA 2026 è presentato il 13 febbraio 2026, il credito IVA 2024 può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 a partire dal 23 febbraio 2026).

Le limitazioni sopraindicate operano con esclusivo riferimento alla compensazione orizzontale del credito IVA, ossia in caso di utilizzo del credito per il pagamento, a mezzo modello F24, di imposte, contributi o premi diverse dall’IVA.

Nessuna limitazione per la compensazione verticale del credito IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, anche se la stessa è esposta nel modello F24 (il credito IVA 2025, ad esempio, può essere liberamente utilizzato per il versamento del saldo a debito della liquidazione IVA di gennaio 2026 o per il pagamento del saldo IVA annuale relativo al 2026).

Con Circolare n. 29/E/2010, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la compensazione verticale è ammessa soltanto se il credito IVA è maturato antecedentemente al debito con il quale viene compensato. Infatti, qualora il credito sia maturato successivamente al debito, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e, pertanto, dovendo essere effettuata con il modello F24, soggiace ai vincoli in esame.

La soglia

La soglia annuale di 5.000 euro è riferita all’anno di maturazione del credito, e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; la stessa, inoltre, deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Di conseguenza, il credito IVA 2025 e gli eventuali crediti IVA trimestrali che matureranno nel corso del 2026, formano due distinti plafond di 5.000 euro, da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24.

L’obbligo di applicare la disciplina, infine, scatta soltanto in occasione dell’utilizzo che comporta il superamento del limite di 5.000 euro. Pertanto, fino al raggiungimento di detto limite, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA non soggiace alle regole in esame, anche se il contribuente dispone di un’eccedenza a credito superiore a 5.000 euro e intende effettuare successivi utilizzi oltre soglia.

Ai fini delle limitazioni in esame, pertanto, assume rilievo l’ammontare effettivamente compensato nel corso dell’anno, non l’importo del credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale.

Limiti all’utilizzo in compensazione

L’art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023, ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2024, il nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, D.L. n. 223/2006, il quale prevede il divieto di utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di:

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;

  • accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione;

per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Con effetto dal 1° gennaio 2026, l’art. 1, comma 116, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha ridotto la soglia limite da 100.000 a 50.000 euro.

Inoltre, qualora non sia applicabile il divieto di compensazione di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37, D.L. n. 223/2006, opera il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Di conseguenza, in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti relativi ad imposte erariali e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (come l’IVA), il divieto di compensazione opera esclusivamente in relazione ai crediti di natura erariale. Invece, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 50.000 euro, il divieto di compensazione opera per i crediti di qualsiasi natura, erariali e di natura agevolativa, con la sola esclusione dei crediti INPS ed INAIL.

La compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo utilizzato in compensazione.

Occorre poi considerare che, per la trasmissione telematica del modello F24 che espone compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro, è necessario attendere almeno 10 giorni dalla data di presentazione della relativa dichiarazione IVA.

Presentazione del modello IVA 2026

Il modello IVA 2026, relativo all’anno 2025, deve essere presentato dal 2 febbraio al 30 aprile 2026 (il 1° febbraio cade di domenica). Pertanto, qualora il modello IVA 2026 sia presentato nei primi giorni di febbraio (munito del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dallo stesso, per l’importo che eccede

5.000 euro, già a partire dal modello F24 in scadenza il prossimo 16 febbraio 2026.

Qualora si renda necessario presentare una dichiarazione integrativa per sostituire il modello IVA trasmesso privo del visto di conformità (al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2025 per importi superiori a 5.000 euro), i 10 giorni richiesti prima di poter utilizzare il credito decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa è presentata il 22 aprile 2026, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro è ammessa dal 2 maggio 2026).

Il modello IVA 2026 presentato entro 90 giorni dal termine di legge, ossia entro il 29 luglio 2026, è considerato comunque valido (deve essere, tuttavia, corrisposta la sanzione ridotta di 25 euro, indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”).

Anche in questa ipotesi devono essere osservate le disposizioni in esame e, pertanto, se il modello IVA 2026 tardivo è presentato il 27 giugno 2026, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro è ammessa dal 7 luglio 2026.

Credito residuo IVA 2024

L’eventuale credito IVA 2024 residuo, può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2026 (codice tributo “6099”, anno di riferimento “2024”) fino alla data di presentazione del modello IVA 2026 (relativo al 2025), da tale momento, infatti, detto credito confluisce in quello riferito all’anno 2025.

L’eventuale credito IVA trimestrale 2025 residuo, richiesto in compensazione con la presentazione del modello IVA TR (relativo al primo, secondo o terzo trimestre 2025), munito del visto di conformità per utilizzi superiori alla soglia di 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione nel 2026 fino alla data di presentazione del modello IVA 2026 (relativo al 2025); da tale data, infatti, lo stesso contribuisce alla determinazione del saldo IVA 2025.

FIERAGRICOLA 2026

Dal 4 al 7 febbraio 2026 torna Verona la 117 edizione di Fieragricola. Il format di quest’anno è improntato alla trasversalità della manifestazione con tutti i principali settori dell’agricoltura rappresentati: meccanica, zootecnia, colture specializzate come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole.

Spicca inoltre l’alto tasso di innovazione, elemento fondamentale per migliorare produttività, sostenibilità e competitività delle imprese agricole, richiamato anche dal claim dell’edizione “Full Innovation” e declinato nello specifico nel padiglione Fieragricola Tech dove saranno protagonisti agricoltura di precisione, digitalizzazione e robotica, smart irrigation, energie rinnovabili in agricoltura e biosolution.

Infine la formazione, indispensabile per traghettare l’agricoltura verso le nuove tecnologie, la transizione digitale ed ecologica, l’avvento dell’intelligenza artificiale nella raccolta, gestione ed elaborazione dei dati.

I numeri parlano da soli: 816 espositori, 136 convegni e workshop, 11 padiglioni occupati per 52mila metri quadrati, oltre a 6mila metri quadrati di aree destinate alle più importanti mostre zootecniche a livello nazionale ed europeo e ai Dynamic Show, buyer e operatori del settore già accreditati da 28 Paesi.

Non solo l’innovazione e le nuove tecnologie saranno protagoniste a Fieragricola 2026, ma anche progetti di sviluppo e di rafforzamento delle catene di approvvigionamento, soluzioni per contrastare un clima che cambia e per rispondere alle nuove sfide dell’agricoltura rigenerativa, oltre che per promuovere la multifunzionalità in agricoltura, fino ai servizi e ai crediti di carbonio.

La rassegna è inoltre una vetrina internazionale; ospiterà infatti espositori provenienti da

14 Paesi e delegazioni di buyer esteri selezionati sulla base delle richieste degli espositori con la collaborazione di Ita-Ice Agenzia.

Fieragricola 2026, tutto un programma

Il ricco anche il programma di convegni, dibattiti e workshop per un totale di 136 eventi, che portano sotto la lente i grandi temi del settore, dal futuro della Politica Agricola

Comune all’innovazione, dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla zootecnia alle energie rinnovabili, fino alle colture specializzate:

-mercoledì 4 febbraio 2026 dalle 9:00 alle 13:00 nella Fieragricola Arena del padiglione 7 vi sarà l’inaugurazione ufficiale di Fieragricola 2026;

-giovedì 5 febbraio 2026, dalle 9:30 alle 10:45, sempre nella Fieragricola Arena del padiglione 7, sarà presentata la ricerca Full innovation, commissionata da Fieragricola e curata da Nomisma. La ricerca, in particolare, analizza il ruolo dell’innovazione dal punto di vista delle imprese agricole quale fattore strategico di sviluppo per affrontare le grandi sfide del settore, dai cambiamenti climatici a quelli di mercato. La ricerca indaga inoltre come viene percepita dai consumatori l’innovazione per la produzione agricola e alimentare.

-venerdì 6 febbraio 2026 alle 11:00 nell’Auditorium Verdi, Palaexpo -1 sono in agenda gli Stati Generali della Zootecnia, organizzati da Veronafiere in collaborazione con Assalzoo, l’Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici.