Newsletter Aprile 2026

DECRETO CARO CARBURANTI 2026

In vigore dal 4 aprile il Decreto legge n. 42/2026, che interviene per contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici internazionali, riconducibile al conflitto in Medio Oriente e all’area del Golfo Persico. Il provvedimento, modifica il precedente decreto legge n.38 del 27 marzo 2026.

Vediamo alcune delle misure previste.

Transizione 5.0: credito d’imposta all’89,77% e nuovo contributo rinnovabili. L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 riscrive il comma 1 dell’art. 8 del DL n. 38/2026, ridefinendo il credito d’imposta “Transizione 5.0” stabilendo in modo definitivo chi può beneficiarne e in quale misura.

Possono accedere le imprese che hanno già presentato le comunicazioni al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e hanno ricevuto dal GSE stesso la conferma che i propri investimenti rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto MIMIT del 24 luglio 2024 (in sostanza, chi ha già completato l’iter di validazione tecnica è dentro, senza bisogno di presentare nuove domande).

Il credito viene riconosciuto nella misura dell’89,77% dell’importo originariamente richiesto. Rientrano nel calcolo:

  • gli investimenti in macchinari e beni strumentali tecnologici (i cosiddetti beni “Industria 4.0” degli Allegati A e B alla legge 232/2016);

  • le spese di formazione del personale collegate agli stessi investimenti. Il limite complessivo stanziato è di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

Il nuovo contributo per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Accanto al credito d’imposta, viene introdotto un contributo aggiuntivo in conto capitale destinato alle medesime imprese beneficiarie del Transizione 5.0, con riferimento specifico alle spese per:

  • impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;

  • certificazioni contabili e tecniche (riduzione consumi energetici, conformità DNSH –Do No Significant Harm).

Limiti di spesa:

-anno 2026, limite massimo 57,7 milioni di euro,

-anno 2027, limite massimo 80 milioni di euro,

-anno 2028, limite massimo 60 milioni di euro.

Il MIMIT erogherà i contributi sulla base delle informazioni fornite dal GSE, con proprio decreto attuativo. Il contributo non può superare, per ciascuna istanza, l’importo del credito d’imposta originariamente richiesto per le medesime spese.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Taglio delle accise sui carburanti: dall’8 aprile al 1° maggio 2026. In continuità con quanto già avviato dal precedente DL n. 33/2026, il decreto taglia temporaneamente le accise sui principali carburanti per il periodo dall’8 aprile al 1° maggio 2026.

La misura scatta automaticamente, nessuna domanda da presentare, la riduzione si applica di diritto a tutti i rifornimenti effettuati in quel lasso di tempo.

Dal 8 aprile al 1° maggio 2026 sono stabilite le seguenti aliquote:

-Benzina: 472,90 €/1.000 litri

-Gasolio: 472,90 €/1.000 litri

-GPL: 167,77 €/1.000 litri

-Gas naturale carburante: 0,00 €/m³ )esenzione totale).

Per il gas naturale si è scelto l’azzeramento completo piuttosto che una semplice riduzione percentuale.

HVO e biodiesel: stessa riduzione del gasolio. Il decreto estende la stessa aliquota ridotta di 472,90 €/1.000 litri anche ai biocarburanti più avanzati: i gasoli paraffinici HVO (ottenuti da idrotrattamento o sintesi) e il biodiesel, quando immessi al consumo puri come carburanti e prodotti da materie prime di elevata qualità ambientale (ai sensi dell’art. 44, par. 5, Reg. UE 651/2014).

Senza questa norma si sarebbe creato un paradosso: la riduzione avrebbe beneficiato i biocarburanti prodotti da materie prime qualsiasi, ma non quelli più virtuosi, che godono già di un’aliquota base più favorevole. Il decreto corregge espressamente questa distorsione, garantendo uniformità di trattamento.

La copertura finanziaria complessiva per questa misura è di 308 milioni di euro per il 2026 e 4,4 milioni di euro per il 2028.

Credito d’imposta carburanti per le imprese agricole. Il decreto riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% per compensare, almeno in parte, il peso del caro carburante.

Il beneficio riguarda il gasolio e la benzina acquistati nel mese di marzo 2026 e vale fino al 20% della spesa sostenuta, calcolata al netto dell’IVA e documentata dalle relative fatture. Il plafond complessivo stanziato è di 30 milioni di euro per il 2026.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026. Non può essere chiesto a rimborso né ceduto a terzi.

Dal punto di vista fiscale, il beneficio è particolarmente conveniente: non aumenta il reddito imponibile dell’impresa, non entra nella base IRAP e non interferisce con i meccanismi di deducibilità dei costi.

Inoltre, per questo credito non valgono i consueti limiti che normalmente frenano le compensazioni, né il tetto annuo di 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro per i crediti da dichiarazione, né il blocco in presenza di ruoli scaduti.

Il credito è anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il totale dei benefici non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’Agricoltura, di concerto con il MEF, adotterà un decreto attuativo che definirà:

  • le procedure di concessione;

  • la documentazione richiesta;

  • le condizioni di revoca;

  • le modalità di controllo e rispetto del plafond.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

BANDO ISMEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI E FERESTALI

Pubblicato il nuovo bando ISMEA dedicato al miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali.

L’intervento, mira a incentivare l’adozione di dispositivi e soluzioni tecniche in grado di ridurre i rischi legati all’utilizzo dei mezzi agricoli, con particolare attenzione al fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro, assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari e requisiti

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori:

  • agricolo;

  • agroindustriale e agromeccanico;

  • agroalimentare (codici ATECO 01 e 02).

Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono risultare:

  • iscritte al Registro delle imprese con qualifica agricola o agromeccanica,

  • in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (INPS e INAIL).

Sono invece escluse le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria, con esposizioni bancarie deteriorate, procedure concorsuali in corso o che abbiano ricevuto aiuti incompatibili non restituiti.

Interventi finanziabili

Sono ammessi all’agevolazione i costi per:

  • sistemi di protezione contro il ribaltamento (ROPS),

  • dispositivi di segnalazione per il mancato uso della cintura di sicurezza,

  • sistemi di allarme per l’abbandono del posto di guida senza freno inserito,

  • telecamere con segnalazione di ostacoli o persone,

  • inclinometri per il controllo della pendenza e del rischio di ribaltamento.

Gli interventi devono essere realizzati su un solo trattore e possono essere combinati tra loro, purché eseguiti in un’unica soluzione presso un’officina autorizzata.

Un aspetto rilevante è che le soluzioni adottate devono essere facilmente installabili e conformi alle linee guida INAIL, oltre che adeguate al livello di vetustà del mezzo.

Entità del contributo

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto:

  • pari all’80% delle spese ammissibili,

  • fino a un massimo di 2.000 euro per impresa.

Il sostegno è concesso in regime “de minimis”, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. È possibile cumulare il contributo con altri aiuti pubblici, a condizione che non si verifichi un doppio finanziamento sugli stessi costi.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma ISMEA, ma non direttamente dall’impresa. È infatti necessario il coinvolgimento di un soggetto proponente, ossia un’officina di autoriparazione abilitata, che:

  • esegue gli interventi,

  • cura la presentazione della domanda,

  • opera previa autorizzazione dell’impresa beneficiaria.

Fasi operative

La procedura si articola in due momenti distinti:

  • preconvalida dal 15 aprile al 15 maggio 2026;

  • presentazione della domanda dal 19 al 29 maggio 2026.

La preconvalida è un passaggio obbligatorio: senza il relativo codice di preconvalida, non è possibile inviare la domanda.

Ai fini della graduatoria, rileva esclusivamente la data e l’ora di invio definitivo della domanda, e non quella di preconvalida.

Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:

  • dichiarazioni sul possesso dei requisiti e sugli aiuti “de minimis”,

  • preventivo degli interventi,

  • documentazione del trattore (es. libretto di circolazione),

  • visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia,

  • autocertificazioni dei soggetti coinvolti.

Istruttoria, erogazione e tempistiche

ISMEA esamina le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e verifica:

  • requisiti soggettivi e oggettivi,

  • ammissibilità dei costi,

  • completezza della documentazione.

L’esito viene comunicato entro 90 giorni dalla presentazione.

In caso di approvazione, il beneficiario deve completare gli interventi e presentare la richiesta di erogazione entro 180 giorni.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione sul conto del soggetto proponente, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

Vincoli e cause di decadenza

Il bando prevede alcune condizioni stringenti:

  • gli interventi non devono essere avviati prima della domanda;

  • è ammessa una sola domanda per impresa;

  • devono essere mantenuti i requisiti per tutta la durata del procedimento.

In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, ISMEA può disporre la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi e oneri.

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI: IRRILEVANTE LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA LEGGE 131/2025 PER I COMUNI MONTANI

Con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli situati in aree montane.

Il dubbio interpretativo era sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, che ha autorizzato lo schema di un nuovo “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani”. Il nuovo elenco, basato su parametri altimetrici e di pendenza, sostituiva o no quello storico utilizzato ai fini fiscali ?(criteri e l’elenco stabiliti dalla Circolare n. 9/1993).

La conferma della disciplina vigente

Il Ministero ha precisato che il nuovo Regolamento non ha validità ai fini IMU per due ragioni fondamentali:

  • iter procedurale non concluso: la deliberazione di febbraio rappresenta solo una fase dell’iter di adozione, che ad oggi non risulta ancora perfezionato;

  • divieto normativo esplicito: l’art. 2, comma 3, della Legge n. 131/2025 stabilisce chiaramente che la nuova classificazione non si applica alle misure della Politica Agricola Comune (PAC) né all’esenzione IMU.

La Risoluzione conclude che, per individuare i terreni agricoli esenti, continua a trovare applicazione esclusiva l’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Resta quindi fermo il quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, che delega ai vecchi criteri ministeriali la delimitazione delle aree montane o di collina beneficiarie dell’agevolazione IMU.

OPERAI AGRICOLI: PUBBLICATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026

L’INPS, con la circolare n. 43 del 7 aprile 2026, ha comunicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2026, nonché le aliquote contributive applicate ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato.

Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,50% (di cui l’8,84% a carico del lavoratore).

Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, anche per l’anno 2026 l’aliquota resta fissata nella misura del 32,30% (di cui l’8,84% a carico del lavoratore).

Per i lavoratori part-time la retribuzione minima oraria per l’anno 2026 è pari a euro

8,94 (58,13 x 6/39 = 8,94).

Le aliquote INAIL per gli operai agricoli dipendenti sono invariate (10,1250% per l’assistenza Infortuni sul Lavoro e 3,1185% per l’addizionale Infortuni sul Lavoro).

L’assicurazione INAIL in agricoltura è fissata all’8,5000%.

La circolare precisa, inoltre, che le riduzioni di aliquota per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non hanno subito variazioni:

  • 75% territori particolarmente svantaggiati (ex montani)

  • 68% territori svantaggiati.

Il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli.