ANTICIPI PAC 2026
Il MASAF ha ufficializzato l’avvio dei pagamenti anticipati della PAC 2026. Il programma prevede l’erogazione di 1,67 miliardi di euro di risorse FEAGA.
L’avvio dei pagamenti precede di circa 80 giorni il 16 ottobre, data ordinaria prevista dalla disciplina europea, per corrispondere gli anticipi. La possibilità di anticipare ulteriormente si fonda sul Regolamento (UE) 2026/1768 del 14/7/2026 come risposta al forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti collegato alla crisi in Medio Oriente e modifica la normativa PAC contenuta nei Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116.
Per la sola campagna 2026 il regolamento innalza dal 70% al 75% l’aliquota massima degli anticipi sui pagamenti diretti e consente agli Stati membri di erogarli prima del 16 ottobre.
Per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali resta applicabile un anticipo massimo dell’85%, già previsto dalla disciplina europea precedente.
Su questa base, AGEA Coordinamento ha emanato la Circolare n. 61357 del 22 luglio 2026, applicabile a tutti gli organismi pagatori.
Per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il BISS, l’anticipo è fissato al 73% del valore del portafoglio titoli del singolo agricoltore: una percentuale prudenziale che tiene conto dell’eventuale riduzione lineare necessaria ad alimentare la riserva nazionale 2026.
Per il sostegno ridistributivo complementare al reddito e per il sostegno complementare destinato ai giovani agricoltori è invece prevista un’aliquota del 75%, applicata anche agli altri interventi ammessi all’anticipo, sulla base degli importi unitari stimati e degli esiti dei controlli disponibili.
Il cronoprogramma pubblicato dal MASAF prevede tre scadenze:
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680 milioni di euro entro il 30 luglio attraverso Agea,
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621 milioni entro il 30 agosto attraverso gli organismi pagatori regionali (AVEPA, l’Agenzia veneta per i pagamenti, dovrebbe erogare 106 milioni),
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368 milioni entro il 15 ottobre attraverso l’insieme degli organismi pagatori.
Beneficiari
L’anticipo riguarda gli “agricoltori in attività” che hanno presentato domanda PAC 2026 e per i quali risultano disponibili gli elementi necessari a verificare l’ammissibilità agli interventi. I pagamenti possono interessare il BISS, il sostegno ridistributivo, il sostegno ai giovani, diversi eco-schemi e alcuni sostegni accoppiati, secondo le condizioni e gli importi unitari riportati nella circolare Agea.
L’ammissibilità all’anticipo è subordinata agli esiti dei controlli amministrativi, del
sistema di monitoraggio delle superfici AMS e degli eventuali controlli in loco.
Per alcune superfici a pascolo e per gli interventi le cui condizioni di ammissibilità maturano nel corso dell’anno sono previste modalità specifiche o percentuali iniziali più prudenti.
Gli organismi pagatori possono proseguire l’erogazione degli anticipi fino al 30 novembre 2026 ed entro il 1° dicembre possono inoltre corrispondere anticipi fino all’85% per gli interventi di sviluppo rurale a superficie e a capo animale, dopo avere considerato gli esiti dei controlli previsti.
Sono esclusi nella prima fase i beneficiari che hanno presentato domande di trasferimento dei titoli come cedenti, quando il trasferimento non risulta ancora perfezionato al momento della concessione.
Gli interventi non immediatamente liquidabili potranno essere pagati dopo il consolidamento dei dati e il completamento delle verifiche amministrative, satellitari e in loco.
Domande modificabili
Il pagamento prima del 16 ottobre non modifica il termine per modificare o ritirare, totalmente o parzialmente, la domanda di aiuto.
I beneficiari possono effettuare le modifiche entro il termine stabilito dallo Stato membro, comunque non oltre i 15 giorni di calendario precedenti la data prevista per il pagamento della prima rata ordinaria. Restano ferme le limitazioni applicabili quando siano già stati comunicati controlli in loco o siano emerse non conformità.
Per accelerare le erogazioni in presenza di ritardi nell’acquisizione delle informazioni dalla Banca dati nazionale antimafia la circolare Agea consente, in condizioni di urgenza, di effettuare i pagamenti sotto condizione risolutiva.
La procedura è applicabile per i 30 giorni successivi alla pubblicazione della circolare, purché l’organismo pagatore abbia già caricato nel proprio sistema la richiesta di informazione antimafia.
Dopo il pagamento resta obbligatorio il monitoraggio degli esiti trasmessi dalla BDNA, con il recupero delle somme qualora emergano cause ostative; decorso il periodo straordinario, tornano applicabili le procedure ordinarie previste dalla normativa antimafia.
Prelievo AGRICAT
Sui pagamenti diretti erogati prima del 16 ottobre resta confermato il prelievo del 3% destinato ad AGRICAT, il fondo mutualistico nazionale per gli eventi catastrofali meteoclimatici. La trattenuta, viene applicata dagli organismi pagatori già in fase di erogazione dell’anticipo.
Per le aziende agricole ricevere una quota significativa degli aiuti durante la campagna produttiva estiva può ridurre il ricorso al credito a breve termine e i relativi oneri finanziari, soprattutto per le imprese esposte all’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, dell’energia e degli altri mezzi tecnici.
L’effettiva uniformità del calendario dipenderà dalla capacità dei singoli organismi pagatori di completare nei tempi previsti i controlli amministrativi, le elaborazioni del monitoraggio satellitare e le altre verifiche necessarie. Lo scadenzario ministeriale costituisce quindi una previsione operativa: il pagamento delle singole domande resta collegato alla loro istruttoria e alla disponibilità di esiti di controllo sufficienti.
CREDITO PER GASOLIO E BENZINA PER LE IMPRESE AGRICOLE
Masaf e Mef hanno emanato il Decreto Interministeriale n. 0365846 del 27/07/2026 con le disposizioni applicative dell’art. 8-ter del DL n. 38/2026 per l’attribuzione alle imprese agricole di un contributo straordinario, per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina a seguito della crisi in Medio Oriente.
Il provvedimento rende disponibili complessivamente 89.800.000 euro a compensazione delle spese sostenute in marzo, aprile e maggio 2026.
ll credito d’imposta, riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta al netto delle imposte, andrà utilizzato in compensazione entro la fine del 2026 previa presentazione di apposita domanda ad Agea.
Beneficiari
Beneficiari del contributo sono le imprese agricole:
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indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società semplice, in nome collettivo ed in accomandita, società di capitali e cooperative) e dal regime contabile applicato,
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che siano “agricoltori in attività” ai sensi dell’art. 4 del DM 23/12/2022, n.660087.
Si considera “agricoltore in attività” la persona fisica o giuridica la cui azienda è nel territorio italiano che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
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iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto;
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iscrizione alla previdenza agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
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in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente (IVA-2026). Per le aziende con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (art.34, comma 6, del DPR n. 633/72), il requisito è soddisfatto con presentazione di una dichiarazione di esenzione, accompagnata da autofatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta.
È sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate e per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Spese ammissibili
Il credito riguarda le spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e/o di benzina (con esclusione di GPL, metano o altri combustibili) per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
A titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Sono escluse le spese relative all’acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
La spesa deve essere documentata da fattura va assunta al netto dell’IVA.
Domanda di contributo
Per accedere al contributo i beneficiari devono presentare domanda ad AGEA, tramite la piattaforma telematica presente sul sito dell’ente (non ancora accessibile).
La domanda può essere presentata direttamente dall’impresa o tramite un CAA delegato.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto, AGEA dovrà emanare le Istruzioni operative con le date di apertura e chiusura del portale e gli ulteriori aspetti tecnici. In ogni caso, il tempo per la trasmissione delle domande:
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non potrà essere fissato oltre il 30 settembre 2026.
La domanda dovrà contenere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
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i dati anagrafici dell’impresa;
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l’ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 nonché dell’importo del contributo teoricamente spettante;
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l’indicazione di eventuali altri aiuti di Stato, aiuti “de minimis” o agevolazioni, ricevuti sugli stessi costi e il relativo importo;
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la dichiarazione relativa al rispetto delle regole sul cumulo;
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la dichiarazione che il carburante è stato utilizzato solo per gli impieghi agricoli ammessi;
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la dichiarazione di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti;
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la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà previste dalla normativa europea.
Alla domanda dovranno essere allegate le copie delle fatture degli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026.
Entro il termine di presentazione prevista, sarà possibile inviare una nuova domanda con sostituzione integrale della precedente, o rinunciare completamente al credito richiesto. Sarà considerata valida l’ultima comunicazione correttamente trasmessa.
Riparto e ammontare del beneficio
Entro 20 giorni dal termine per l’invio delle domande, AGEA:
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determinerà l’ammontare delle somme complessivamente richieste;
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individuerà l’aliquota del beneficio e l’ammontare del contributo concesso a ciascun richiedente (la pubblicazione del provvedimento ha valore di comunicazione del contributo concesso).
Se l’importo complessivo delle richieste è inferiore allo stanziamento, l’aliquota sarà del 20%.
Viceversa, se le richieste superano la dotazione disponibile, AGEA rideterminerà l’aliquota, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi ammissibili.
Riprendendo l’esempio n.2 della circolare Agea n. 64702 del 31/7/2026:
Se il totale dei crediti richiesti con le domande pervenute ammonta a € 112.250.000 (importo superiore al budget stanziato dal decreto pari a € 89.800.000), si rende necessario rideterminare l’aliquota:
Budget Disponibile/Totale Crediti Richiesti = 89.800.000 : 112.250.000 = 0,80 (le risorse disponibili coprono l’80% del fabbisogno finanziario complessivo dalle domande), quindi l’aliquota effettiva sarà:
20% x 0,8= 16% (l’aliquota effettivamente spettante per ciascun beneficiario).
Per ciascuna impresa, l’importo complessivo dei contributi concedibili non potrà superare i 50.000 euro.
Utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni, presentando dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione, il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
Al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (tetto massimo annuale per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali), all’art. 34 legge n. 388/2000 (limite massimo globale per la compensazione di crediti d’imposta e contributivi nel modello F24), e all’art. 31 del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (divieto di compensazione orizzontale dei crediti d’imposta nel modello F24 se il contribuente ha debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro).
Il credito inoltre, non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né alla base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Controlli e sanzioni
AGEA effettuerà controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture e sui dati imputati ai fini della sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione.
Se l’Agenzia delle entrate accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta, ne dà comunicazione ad AGEA che provvede al recupero presso i beneficiari dell’importo indebitamente fruito.
Registrazione dell’aiuto
La registrazione dell’aiuto nei Registri SIAN è a carico del MASAF riguardo la registrazione del regime di aiuto e dell’AGEA, riguardo la registrazione degli aiuti individuali concessi.
Le istruzioni definiranno le date di apertura e chiusura del portale e gli ulteriori aspetti tecnici del procedimento.
Prepararsi in anticipo
In attesa che AGEA emani le istruzioni che definiranno le date di apertura e chiusura del portale e gli ulteriori aspetti tecnici del procedimento, gli interessati possono già preparare la documentazione necessaria:
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raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
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verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
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calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
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controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
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verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
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seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
ATTIVITA’ AGRICOLE E REDDITO AGRARIO
Con la Risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate torna sul delicato confine tra attività agricola connessa, tassazione catastale e determinazione forfetaria del reddito d’impresa. Il documento riguarda una società agricola che alleva pollame e realizza prodotti crudi pronti da cuocere, utilizzando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti e, in misura secondaria, carne e altri ingredienti acquistati da terzi.
Il documento richiama anzitutto l’articolo 2135 del codice civile, secondo cui sono attività agricole connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola esercitata dallo stesso imprenditore.
L’Agenzia ricorda che, come chiarito dalle circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004, la qualificazione come attività agricola connessa richiede la presenza di due condizioni fondamentali:
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il requisito soggettivo, ossia che l’attività di trasformazione sia svolta dallo stesso imprenditore agricolo;
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il requisito oggettivo, consistente nella prevalenza dei prodotti provenienti dalla propria attività agricola rispetto a quelli acquistati da terzi.
La prevalenza deve essere verificata, di regola, in termini quantitativi tra prodotti propri e prodotti acquistati appartenenti allo stesso comparto produttivo. Qualora, invece, vengano acquistati prodotti diversi ma appartenenti allo stesso comparto, il confronto deve essere effettuato tra il valore normale dei prodotti aziendali e il costo di quelli acquistati (cfr. circolare n. 44/E del 2004).
La risposta richiama inoltre il decreto ministeriale 13 febbraio 2015, che individua le attività di trasformazione riconducibili al reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR. In particolare, rientrano nel regime catastale le attività riconducibili ai codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione della carne, esclusi i volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione della carne di volatili), purché sia rispettato il requisito della prevalenza.
Diversa, invece, la disciplina per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. Il decreto ministeriale include nel regime del reddito agrario esclusivamente la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Tutte le altre produzioni comprese nel medesimo codice, pur derivando dalla trasformazione della carne, non beneficiano dell’articolo 32 del TUIR e sono assoggettate al regime forfetario del reddito d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
La Risposta n. 151/2026 conferma quindi che il corretto inquadramento fiscale delle attività agricole connesse richiede una duplice verifica: da un lato il rispetto del criterio della prevalenza dei prodotti propri, dall’altro la riconducibilità dell’attività ai beni espressamente
individuati dal D.M. 13 febbraio 2015 . Solo la contemporanea presenza di tali presupposti consente di applicare il regime del reddito agrario; negli altri casi trova applicazione la disciplina del reddito d’impresa prevista dall’articolo 56-bis del TUIR .
SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Nel mese di agosto e, in alcune ipotesi, fino al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Inoltre, per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento. Stesso discorso vale per le cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Identica sospensione di applica per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.
Per il mese di agosto il Fisco quindi, concede ai contribuenti e ai loro consulenti un periodo di “tregua fiscale” che dura tutto il mese di agosto con uno sconfinamento ai primi giorni di settembre.
Infatti, è prevista la sospensione estiva sia di alcuni termini processuali, connessi non solo al processo tributario, ma anche a quello civile e amministrativo, sia della vera e propria attività dell’Amministrazione finanziaria che non può richiedere, salvo alcune eccezioni, documenti ed altre informazioni né richiedere i versamenti relative ai controlli effettuati.
Inoltre, con la riforma fiscale, si è cercato di ampliare la sospensione, facendovi rientrare anche l’invio di comunicazioni relative a controlli, liquidazioni di imposte e lettere di compliance.
La sospensione riguarda anche l’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, con un comunicato stampa del 6 luglio 2026, ha ricordato che nel mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.
Sospensione dei termini di accertamento e pagamento degli avvisi bonari Innanzitutto, sono sospesi, dal 1° agosto al 4 settembre (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016):
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i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA;
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i termini di 60 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Si ricorda che la norma attualmente in vigore (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997) stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione conseguente ai controlli automatici o degli uffici (art. 36-bis, DPR. n. 600/1973 per le imposte dirette e 54-bis, DPR n. 633/1972 per l’IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.
In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Inoltre, sempre entro 60 giorni va effettuata la regolarizzazione:
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dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973 (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997);
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degli esiti dell’attività di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Una particolare attenzione va riservata per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto: per questi atti, il temine di 60 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.
Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 60 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
Sospensione per i mesi di agosto e dicembre
Salvo casi di indifferibilità e urgenza, per l’intero mese di agosto e di dicembre è sospeso l’invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta sostanzialmente di quelli sopra elencati per i quali sono sospesi i termini per il versamento.
Pertanto, per tutto il mese di agosto (e dicembre) l’Amministrazione finanziaria non può inviare, ai contribuenti le comunicazioni relative:
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agli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni;
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agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
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alle lettere di compliance.
Inoltre, per quanto riguarda le attività di riscossione coattiva esercitate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per il mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento.
Sospensione dei termini processuali
Durante l’estate opera anche una più generalizzata sospensione dei termini processuali. In particolare, è prevista la sospensione di diritto dal 1° al 31 agosto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative (art. 1, comma 1, legge n. 742/1969).
La decorrenza riprende dalla fine del periodo di sospensione e, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la pausa estiva incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.
Se uno dei termini interessato dalla sospensione cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Ad esempio
Se il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 20 luglio 2026, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 19 ottobre (i 60 giorni vengono calcolati nel seguente modo: 11 giorni di luglio, 0 giorni ad agosto per via della sospensione, 30 giorni di settembre, 19 giorni di ottobre).
La sospensione feriale incide sui termini a ritroso per il deposito presso le Segreterie delle Corti di Giustizia tributarie di documenti e memorie illustrative: in tal caso, la sospensione comporta una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti.
Inoltre, è possibile cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con quelli previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione.
ATTENZIONE
A differenza di quanto sopra illustrato (sospensione termini processuali) il 20 agosto 2026 termina la pausa estiva del Fisco. Tra imposte sui redditi, adempimenti IVA, ritenute IRPEF e contributi INPS per artigiani e commercianti, per i contribuenti si prefigura un ingorgo fiscale.
Il 20 agosto 2026 infatti, convergeranno le scadenze rinviate durante le prime tre settimane di agosto insieme ai consueti appuntamenti periodici del periodo.
Tra versamenti a saldo e in acconto, rateizzazioni delle imposte sui redditi, contributi previdenziali e adempimenti periodici, il calendario fiscale di metà agosto richiede attenzione per evitare errori o ritardi nei versamenti tramite modello F24.

