Newsletter n.07 2024

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NEWSLETTER N.7/2024

 

PAC: PROROGA DOMANDA UNICA 2024

Con le disposizioni contenute nel DM del 28 giugno 2024 n. 289235, riprese nella Circolare Agea n. 0052656 del 1° luglio 2024, vengono aggiornate le scadenze già fissate con la Circolare n. 37262 del 10 maggio 2024. Il termine ultimo per la presentazione della domanda unica slitta così al prossimo 31 luglio 2024, con le domande oltre il termine che potranno essere prodotte fino al 26 agosto 2024.

 

Termini di scadenza delle domande di aiuto e di pagamento 2024

Le proroghe dei termini hanno valore sia per la domanda unica sul Primo Pilastro della Pac che sulle domande di aiuto e di pagamento per i seguenti interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale:

  • interventi a superficie e a capo della programmazione Csr 2023-2027,
  • analoghi interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

 

Presentazione delle domande entro il 31 luglio

Il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale è posticipato al 31 luglio 2024.

 

Presentazione tardiva – domanda di aiuto e di pagamento iniziale

Alle domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all’art. 5 del D.Lgs n.42 del 17/3/2023.

Le domande possono essere presentate così anche nei 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al 26 agosto 2024 (la scadenza cadrebbe il 25 agosto 2024 ma essendo giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo). In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell’1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l’attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell’aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

 

La domanda iniziale pervenuta oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile.

 

Queste scadenze, si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, eccetera), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto. La documentazione presentata oltre il 26 agosto 2024 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

 

Domande di modifica oltre il termine di presentazione

Alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto del 31 luglio 2024, si applica la riduzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

 

Modifica delle domande

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte, disciplinate dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173, e che non ricadono nella casistica precedente, ovvero modifica di singole parcelle o singoli aspetti fattuali, restano fermi i termini già previsti dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, ovvero:

 

  • per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre;
  • per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre, in qualsiasi momento mediante il ritiro dell’intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in Banca Dati Nazionale;
  • per altri interventi, entro il 30 settembre.

 

Domande di trasferimento titoli 2024

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2024 è il 26 agosto 2024.

Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili. Resta ferma la norma sulla necessità della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2024, ma gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2024, anche tardiva, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 26 agosto 2024. Atti sottoscritti o comunque registrati in data successiva o trasferimenti non caricati a sistema entro il 26 agosto 2024 possono essere presentati dalle parti interessate nella campagna 2025.

 

La Circolare Agea n. 0052656 del 1° luglio 2024 contiene anche un chiarimento su come calcolare la trattenuta AgriCat.

Tale prelievo sugli aiuti Pac è previsto dall’art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, che recepisce il contenuto dell’art. 19 del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che a partire dal 2023, una quota pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all’intervento “Fondo Mutualizzazione Nazionale Eventi Catastrofali” attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione.

 

 

DL AGRICOLTURA NOVITA’:

– PROROGA RICHIESTA CARBURANTE AGEVOLATO

– TASSAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA ECCEDENTE

Il DL Agricoltura (n.63/2024) “recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, approvato dal Senato, in fase di conversione alla Camera, contiene anche rilevanti novità fiscali per il settore agricolo, in particolare in merito:

  • al differimento dei termini di presentazione della domanda per le agevolazioni fiscali sui carburanti agricoli (ex UMA);
  • al trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi,

 

Richiesta carburante agevolato (ex UMA) al 31 agosto

Nel DL Agricoltura (n.63/2024) è stato introdotto il comma 9-ter dell’art. 1, che prevede lo “slittamento” per le aziende agricole dei termini di presentazione delle domande per l’assegnazione del carburante agevolato (ex UMA) necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici.

 

Il termine di presentazione delle domande ordinariamente previsto per il 30 giugno, limitatamente all’anno 2024, è rinviato al 31 agosto, ciò al fine di garantire agli agricoltori e ai conduttori di serre l’accesso a tutte le funzionalità del sistemaCarta dell’uso dei suoli“.

 

La presentazione delle domande è necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs n.504/1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi):

  • gasolio nella misura del 22% dell’aliquota normale;
  • esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente;
  • benzina nella misura del 49% dell’aliquota normale.

 

Agrivoltaico, nuova tassazione ordinaria per la parte eccedente

Si rammenta che ai sensi del comma 423 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario.

 

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Ora il comma 2-ter dell’art. 5 del DL Agricoltura (n.63/2024) attraverso l’aggiunta del comma 423-bis all’art. 1 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), prevede che il reddito derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, sarà determinato solo come reddito d’impresa nei modi ordinari.

 

In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%.

Tale norma resterà in vigore per i vecchi impianti e per quelli che saranno costruiti entrando in esercizio fino al 31 dicembre del 2025. Infatti, il comma 2-quater dell’art. 5 del Decreto precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicheranno solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

 

 

GRANAIO ITALIA

Atteso da anni dal comparto cerealicolo nazionale, Granaio Italia, il sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole del Ministero dell’Agricoltura, è pronto a partire.

Con l’approvazione dell’emendamento al Dl Agricoltura, sono state infatti superate le criticità che rendevano inattuabile la norma.

 

Garanzia di trasparenza sul mercato

Granaio Italia introduce una novità importante nel mercato dei cereali: tutte le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e di importazioni e quelle di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, sono tenute a comunicare obbligatoriamente, tramite apposito registro telematico istituito sul sistema informativo SIAN del Masaf, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate.

In pratica, sarà possibile conoscere quantità e tipologie di cereali, italiani ed esteri, che si muovono sul mercato nazionale, garantendo trasparenza.

 

Obbligo di registrazione per tutti i cereali

L’obbligo si applica a tutti i cereali per quantitativi annui minimi pari a 30 tonnellate per il frumento duro, l’avena, il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola, 40 t per il frumento tenero e l’orzo, 60 t per il sorgo e 80 t per il mais.

Dalle registrazioni sono invece escluse tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Le modalità di attuazione saranno stabilite da un apposito decreto attuativo del Masaf, da emanare entro 60 giorni, in previsione dell’avvio di Granaio Italia a inizio 2025.

 

Con il Registro telematico nazionale sarà possibile tenere sotto controllo la consistenza delle scorte dei cereali, anche al fine di immettere sul mercato informazioni utili a ridurre la volatilità dei prezzi.

 

Inoltre, la completa tracciabilità dei grani in tutti i diversi passaggi, soprattutto quando si tratta di prodotti importati dall’estero, permetterà di:

 

  • monitorare le produzioni cerealicole,
  • promuovere il grano nazionale,
  • mettere un freno all’import selvaggio,
  • assicurare prezzi giusti.

 

Obiettivi ancora più importanti da raggiungere, ora, in un momento in cui la redditività non è garantita, le semine diminuiscono (con un calo delle superfici nazionali coltivate a grano duro di circa 130 mila ettari) e la siccità porterà a un taglio almeno del 20% della produzione in particolare nel Sud Italia.

 

 

CONTRIBUTI AGRICOLI PER L’ANNO 2024

Nella Circolare INPS n.80/2024 vengono comunicati: la nuova aliquota contributiva, agevolazioni e riduzioni dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura per l’anno 2024.

 

Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

Per l’anno 2024 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

L’ Aliquota applicabile quindi è pari al 29,99%, di cui:

  • a carico del Concedente 21,15%,
  • a carico de Concessionario 8,84%.

 

Riduzioni e agevolazioni

Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

  • Tutela maternità 0,03%,
  • Disoccupazione 0,34%.

 

Riduzione del costo del lavoro

  • Aliquota disoccupazione: 2,75%,
  • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005: 1,00%.

 

Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL

Sulla misura ordinaria pari a:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%,
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%,

per l’anno 2024, la riduzione dei premi è pari al 15,11%.

 

Salari medi provinciali

Resta fermo che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

 

Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

 

TERRITORI AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati 0% 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

 

Modalità di pagamento e scadenze 2024

L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e stampare la delega di pagamento F24 selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

I termini di scadenza per il pagamento sono : 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.