Newsletter n.08 2024

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NEWSLETTER N.8/2024

 

AL VIA “PIU’ IMPRESA 2024”

Ismea ha approvato le Istruzioni Applicative del Decreto Masaf 23 febbraio 2024 “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura di cui al D.Lgs n. 185/2000 e successive modifiche e integrazioni, disponendo l’apertura del portale Più Impresa 2024.

 

La Misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti.

 

Requisiti per l’accesso alle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa.

In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.

 

Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di IAP o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola. Inoltre:

  • con riferimento alle operazioni di subentro (s’intende la cessione di un’intera azienda agricola-non parziale-, da parte di un’impresa cedente nei confronti di un’impresa beneficiaria. La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell’azienda in favore della impresa beneficiaria):
  • l’impresa cedente deve essere attiva da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda ed il titolare o legale rappresentante dell’impresa subentrante deve comunque essere più giovane di età del titolare o legale rappresentante dell’impresa cedente, e
  • l’impresa beneficiaria deve essere costituita da non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • con riferimento alle operazioni di ampliamento (si intende un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente; l’impresa beneficiaria deve risultare già inserita in un contesto di mercato non in fase di avviamento), la beneficiaria deve essere attiva da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda.

 

Investimenti ammessi

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti i cui costi ammissibili non siano superiori complessivamente a 1.500.000 euro (IVA esclusa) quale somma di quelli da effettuare nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e diversificazione del reddito agricolo e perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
  • contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;
  • contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
  • contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

 

Il limite di 1.500.000 euro deve essere rispettato anche nel corso della effettiva realizzazione dell’investimento. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti nel solo settore della diversificazione del reddito agricolo. I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.

 

Per data di avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Per la realizzazione del progetto i costi ammissibili sono i seguenti:

  1. studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
  2. opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  3. opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
  4. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  5. acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
  6. servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
  7. beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
  8. per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili altre spese (vedi art.5).

 

I costi relativi allo studio di fattibilità di cui alla lettera a) sono ammissibili nella misura del 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità e degli altri costi generali di cui alla lettera f) è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell’investimento da realizzare.

I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) sono ammissibili nella misura del 50% del valore complessivo dell’investimento da realizzare. I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.

 

Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento da realizzare. Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente sui terreni oggetto di subentro o ampliamento condotti dal cedente o dall’impresa oggetto di ampliamento alla data di presentazione della domanda o, eventualmente, sui terreni oggetto di acquisto con le agevolazioni della presente misura.

La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.

 

Agevolazioni concedibili e massimali

Le agevolazioni concedibili consistono in:

  • un mutuo a tasso pari a zero, per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili, e
  • un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili.

 

In ogni caso l’importo del mutuo agevolato non potrà essere inferiore al contributo a fondo perduto.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività di diversificazione, secondo quanto indicato all’art. 4 del Decreto.

In particolare, per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l’intensità di aiuto non deve superare il 65% dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all’80% per gli investimenti seguenti:

  • investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d), e) e f), del Decreto o al miglioramento del benessere degli animali;
  • investimenti da parte di giovani agricoltori.

 

L’intensità di aiuto per l’irrigazione non può eccedere:

  • l’80% dei costi ammissibili nel caso in cui l’investimento per l’irrigazione effettuato nell’azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti;
  • il 65% dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.

 

L’importo massimo dell’agevolazione concedibile è pari a:

  • 600.000 euro, per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria,
  • 300.000 euro, per gli investimenti destinati alle attività di diversificazione, fermo restando il massimale disponibile per singola PMI beneficiaria a norma del Regolamento (UE) 2023/2831.

 

Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. In ogni caso, il cumulo è ammesso:

  • nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (in base al quale non è possibile finanziarie mediante fonti di finanziamento pubbliche – anche di natura diversa – oltre il 100% del costo sostenuto), e
  • nei limiti del valore più alto della soglia massima di intensità di aiuto prevista dai regolamenti in base ai quali le agevolazioni sono concesse.

 

Garanzie

Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, l’impresa beneficiaria deve apportare risorse finanziarie di natura privata fino alla concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dall’intero piano degli investimenti, aumentato dell’Iva.

L’impresa beneficiaria deve fornire garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso da ISMEA.

 

L’impresa beneficiaria è, inoltre, obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni (fabbricati o altre opere murarie) concessi in garanzia, ad esclusione dei terreni agricoli, e sui beni oggetto di agevolazioni, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di concessione delle agevolazioni.

Le predette polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto, nel caso dei beni concessi in garanzia, o dalla data di acquisto, nel caso dei beni oggetto di agevolazione, e, comunque, fino all’estinzione del mutuo agevolato.

 

Accesso alle agevolazioni

Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. Le domande di accesso sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’Utente, per presentare la domanda deve:

  • accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
  • compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida,
  • convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

 

In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione.

La preconvalida e la presentazione delle domande devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it secondo le seguenti tempistiche:

  • periodo di preconvalida: dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00, e
  • periodo di convalida: dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00.

 

Lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

 

Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

 

La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.

 

 

LA PESTE SUINA IN ESPANSIONE

Portata dai cinghiali, la peste suina africana era già arrivata in Emilia Romagna, dove carcasse di selvatici colpiti dal virus erano state rinvenute prima nel piacentino e poi in provincia di Parma.

Il timore di un ingresso del virus in un allevamento era elevato e in tutte le aziende le misure di biosicurezza erano e sono ai massimi livelli.

Ma questo virus, che vanta un’elevata resistenza e un’alta capacità infettante, è riuscito a superare anche queste barriere e ora è entrato in un allevamento del piacentino, nel comune di Ponte dell’Olio.

 

Questo primo caso in una regione come l’Emilia Romagna, che vanta un patrimonio suinicolo fra i più elevati in Italia (circa un milione di animali), è motivo di forti preoccupazioni.

Già le esportazioni di prodotti a base di carni suine erano state bloccate da parte di Canada, Cina, Giappone, Svizzera e Taiwan per la presenza del virus nei cinghiali.

Ora questo elenco rischia di allargarsi a dismisura, compromettendo un settore che nel suo insieme ha un valore superiore ai 10 miliardi di euro e che occupa circa 60.000 addetti.

Già in questi giorni le attività di trasformazione delle carni suine hanno subìto un rallentamento, tanto da costringere alcune aziende a chiedere il sostegno degli ammortizzatori sociali.

La situazione rischia di precipitare dopo il caso verificatosi nel piacentino e che fa seguito ad analoghi e recenti episodi di contagio negli allevamenti di Lombardia (Milano e Pavia) e del Piemonte (Novara).

Per fermare la diffusione del virus è necessario procedere all’abbattimento di tutti gli animali presenti negli allevamenti contagiati, senza distinzione fra sani e ammalati.

Nella sola Lombardia, dall’inizio dell’epidemia, si stima siano stati abbattuti 45.000 suini e altri 20.000 in Piemonte.

Ora sarà il turno dei suini del piacentino, con la speranza che l’infezione non si allarghi al parmense, dove già il virus è stato rintracciato nei cinghiali.

Continuano invece a rilento le operazioni di “depopolamento” dei cinghiali, che rischiano un’ulteriore battuta d’arresto dopo le recenti dimissioni del commissario straordinario alla peste suina.

 

Le misure di restrizione

Dal Ministero della Salute fanno sapere che è in rafforzamento il sistema di controlli e che sono in fase di avvio misure straordinarie per scongiurare la diffusione della malattia, puntando a realizzare misure uniformi sul territorio.

Dell’evoluzione dell’infezione sono state informate le autorità sanitarie europee e a breve sarà emanata una nuova decisione della Commissione che comporterà per le aree del piacentino interessate dal virus il passaggio dalla zona di restrizione 2 a quella di 3° livello, la più severa.

Oltre agli abbattimenti scatteranno vincoli alla movimentazione degli animali, bloccando di fatto tutta la filiera.

È opportuno ricordare che il virus della peste suina non colpisce in alcun modo le persone, ma solo i suini e i suidi selvatici.

 

 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: CAMPAGNA 2024

La campagna saccarifera 2024 per la produzione dello zucchero 100% italiano (Italia Zuccheri) che vedrà coinvolte 2.650 aziende agricole, si è presentata al via con una superficie tornata sopra i 30.000 ettari, segno che rimane una coltivazione importante per le aziende agricole.

 

La coltivazione, come dimostrato anche dalla appena conclusa trasformazione delle bietole biologiche, coltivate su poco meno di 1.500 ettari, si presenta al via in buone condizioni, grazie anche ad un andamento stagionale finora favorevole.

La barbabietola ha comunque dimostrato, nel recente passato, di essere competitiva rispetto alle altre colture anche in condizioni di avversità climatica, grazie alla costante ricerca e innovazione nel campo della genetica e delle tecniche di coltivazione.

L’impegno di Coprob-Italia Zuccheri per un continuo rinnovamento e sviluppo dell’unica filiera di zucchero 100% italiano conferma la cooperativa come esempio di un’economia circolare sempre più all’insegna della sostenibilità.

I due zuccherifici di Coprob-Cooperativa Produttori Bieticoli di Pontelongo (Pd) e di Minerbio (Bo) saranno chiamati a lavorare circa due milioni di tonnellate di barbabietole provenienti da 7 Regioni (Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Umbria).

 

Non mancano delle novità che riguardano i nuovi investimenti della cooperativa: con l’inaugurazione del nuovo piazzale piatto dello stabilimento veneto. Un investimento di circa 1,3 milioni di euro volto ad aumentare la capacità di ricevimento delle bietole, ottimizzando i tempi di consegna e garantendo alla fabbrica un approvvigionamento costante. Il 29 luglio si sono ufficialmente aperti i cancelli nello stabilimento di Pontelongo, storico zuccherificio con i suoi oltre 100 anni di storia, per il ricevimento delle bietole coltivate su circa 13.000 ettari.

 

 

CEREALI PREZZI IN FRENATA

Deciso miglioramento della bilancia commerciale cerealicola nel primo quadrimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Secondo i dati dell’associazione Anacer, gli effetti combinati di un forte calo in valore dell’import e un lieve incremento dell’export hanno portato il saldo valutario netto della bilancia cerealicola italiana a un deficit strutturale, ma molto meno pesante rispetto all’anno scorso.

Il passivo si è attestato sui 956,8 milioni di euro rispetto ai circa 1,4 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno.

Analizzando i dati nello specifico, si evince come l’import sia calato in valore di 414,4 milioni di euro, nonostante oltre 1 milione di tonnellate in più acquistate. Il motivo è la brusca frenata dei prezzi delle commodity.

Crescono in quantità le importazioni complessive di cereali in granella (+848mila tonnellate, -286,2 milioni di euro), di cui in particolare mais (-163 milioni) e grano duro (-87 milioni). Crescono gli arrivi di grano tenero (+550mila tonnellate), così come i prodotti trasformati (+88mila tonnellate) e i mangimi a base cereali (+17.100 tonnellate), mentre scende il riso.

L’export registra segnali positivi sia nelle quantità (+216mila tonnellate, +14,6%) sia in valore (+38,8 milioni di euro, +1,9%). Cresce l’export di prodotti trasformati (+86.300 tonnellate), pasta alimentare (+82.200 tonnellate) e il riso (+12%), così come le farine di grano tenero (+16,8%) e i mangimi (+7%). Unica flessione per la semola di grano duro (-3,8%).

 

 

AVVISI BONARI: SOSPENSIONE DAL 1 AGOSTO

Con la circolare n.9/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha esplicitato alcune delle novità introdotte dal 1 gennaio 2024, dal D.Lgs n.1/2024 (decreto Adempimenti).

Vediamone i maggiori dettagli.

 

Invii comunicazioni dal Fisco: sospensione estiva e natalizia

Il comma 1 dell’art. 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972 (lettera a);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 (lettera b);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (lettera c);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014 (lettera d).

 

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

  • il periodo dal 1° al 31 agosto;
  • il periodo dal 1° al 31 dicembre.

 

Durante tali periodi di sospensione quindi, è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

 

A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

 

Il successivo comma 2 dell’art. 10 del decreto prevede, che restano salve “le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, …”.

L’art. 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193/2016, prevede che nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:

  • dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972;
  • dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/1973;
  • derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004.

 

Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità, ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

 

La previsione normativa di cui al comma 2 dell’art. 10 infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del decreto legge n. 223/2006, che prevede che nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

 

 

CANNABIS LIGHT ILLEGALE, FORSE

Mercoledì 31 luglio 2024 due commissioni della Camera hanno approvato alcuni emendamenti al disegno di legge “Sicurezza”.

L’emendamento approvato, chiede di aggiungere al decreto un nuovo articolo (l’articolo 13-bis) per modificare la legge n. 242/2016, che contiene le “disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.

 

Qui con “canapa” non si fa riferimento a tutte le varietà, ma solo a quelle iscritte (art. 1, comma 2) nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” dell’Unione europea. Questo catalogo contiene la Cannabis sativa Linn, una specie della famiglia delle cannabacee che presenta un livello di THC (la sostanza psicoattiva presente nella pianta) molto basso.

Per lo scarso livello di THC, la canapa conforme alle disposizioni della Politica agricola comune (PAC) non è utilizzata per produrre stupefacenti, sottolinea la Commissione Ue. In base alla legge del 2016, in Italia le sanzioni scattano (art. 4) solo per le coltivazioni di canapa con un contenuto complessivo di THC superiore al limite dello 0,6%  (in merito si rammenta che solo a favore dei coltivatori e per le sole coltivazioni destinate ad uno dei fini espressamente previsti dal legislatore si applicano le le “soglie di non punibilità”, previste dall’art. 4 c. 5 nel caso in cui la percentuale di THC sia superiore allo 0,2% ed entro lo 0,6%. Tale disposizione non si applica alla cessione e commercializzazione di derivanti dalla Cannabis sativa L.) (Corte Cass., Sez. Un., 10/07/2019 (ud. 30/05/2019) n. 30475).

 

Secondo i promotori dell’emendamento, le modifiche alla legge del 2016 sono necessarie per evitare che chi assume i prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) metta a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica oppure la sicurezza stradale.

 

Nell’articolo 1 della legge del 2016 verrebbe aggiunto un nuovo comma, in base al quale le disposizioni di questa legge “non si applicano all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”.

Queste attività quindi, rientrerebbero nelle norme contenute nel “Testo unico in materia di sostanze stupefacenti”, ossia il DPR n. 309/1990, che punisce con multe e carcere chi commercia, trasporta, produce e vende le “sostanze stupefacenti o psicotrope” contenute in una tabella che elenca diversi tipi di sostanze stupefacenti, tra cui il Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo e il Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (dette più comunemente “THC”), ossia i principi attivi della cannabis.

 

Si rammenta che in Italia la coltivazione e il commercio della cannabis si sono sviluppati grazie a una sorta di vuoto legislativo lasciato dalla legge n. 242/2016, introdotta per regolamentare la coltivazione della canapa per fini industriali. L’articolo 2 di quella legge permette a chiunque di coltivare la cannabis senza autorizzazioni se i prodotti sono idonei alla produzione di alimenti e cosmetici, di materiale destinato alla bioedilizia, all’attività didattica o alla ricerca, alla bonifica di siti inquinati, al florovivaismo (la coltivazione di fiori. La legge non fa esplicito riferimento al consumo ricreativo: la mancanza di un preciso divieto permise alle aziende di coltivare la cannabis light senza avere conseguenze legali.

 

Le novità sulla cannabis light contenute nell’emendamento illustrato, non sono ancora in vigore. Occorre prima, che le commissioni termini l’esame degli emendamenti, ossia delle modifiche al ddl “Sicurezza”. Il disegno di legge sarà poi esaminato dall’aula della Camera a settembre (dopo l’interruzione estiva dei lavori parlamentari) e in quel caso potrà essere ancora modificato.