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NEWSLETTER N.1/2026
APPROVATO IL “NUOVO” TESTO UNICO SULL’IVA
Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2025 ha approvato il Testo Unico IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 (anziché alla data inizialmente prevista del 1° gennaio 2026).
Questa proroga è stata decisa per consentire agli operatori economici e ai professionisti di adeguarsi alle numerose novità introdotte dal provvedimento, che rappresenta una riforma complessiva della disciplina IVA.
Questa riforma non è un semplice riordino formale. Abroga il DPR n. 633/1972 e il DL n. 331/1993, creando un codice unico di 171 articoli suddivisi in XVIII titoli. L’obiettivo è quello di semplificare la consultazione normativa e allineare l’ordinamento italiano alla Direttiva 2006/112/CE, riducendo le procedure d’infrazione europee.
Struttura e organizzazione
Il Testo Unico IVA costituisce un pilastro della riforma fiscale attuativa della Legge n. 111/2023 (delega fiscale). Il nuovo codice IVA abbandona la struttura tradizionale del DPR n. 633/72 per adottare un approccio più logico e sequenziale, che rispecchia l’ordine della Direttiva n. 2006/112/CE UE.
I XVIII Titoli seguono un percorso logico che parte dall’identificazione dei soggetti passivi (Titolo III) per arrivare progressivamente alla disciplina delle operazioni (Titolo IV), del luogo di effettuazione (Titolo V), del fatto generatore ed esigibilità (Titolo VI).
Modifiche già integrate
Il Testo Unico ha già accolto le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025.
La novità più rilevante riguarda i servizi di trasporto internazionale, che sono ora esplicitamente non imponibili IVA “anche se resi da intermediari“ che agiscono in nome e per conto di esportatore, importatore o titolare del regime di transito. Questa modifica:
• supera l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 392/E/2022) che stava aumentando i costi nella catena logistica;
• riallinea la norma nazionale alla giurisprudenza UE (causa C-495/17);
• recepisce correttamente l’articolo 153 della Direttiva IVA.
Esportazioni e prova doganale digitale
Una delle modifiche più significative riguarda la disciplina delle esportazioni. L’art. 45 del Testo Unico (che sostituisce l’attuale art. 8 del DPR n. 633/72) introduce la condizione che “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando definitivamente il riferimento alla bolla di accompagnamento.
Il nuovo testo si allinea completamente alla procedura AES (Automated Export System) per la certificazione di uscita delle merci dal territorio UE, come previsto dal Codice doganale e dall’art. 334 del Regolamento UE n. 2447/2015.
Aliquote edilizie: aggiornamento dei riferimenti normativi
Il Testo aggiorna i riferimenti per l’aliquota IVA ridotta del 10% sugli interventi di recupero edilizio. Non si fa più riferimento alla vecchia Legge n. 457/78, ma direttamente al Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001).
Questo aggiornamento, già anticipato nella risposta a interpello n. 390/E/2020, elimina una zona grigia interpretativa che generava contenzioso. Ora è chiaro che le definizioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione ai fini IVA coincidono esattamente con quelle urbanistiche.
Sanzioni IVA all’importazione
Viene accolta la censura della Corte Costituzionale sull’art. 70 del DPR n. 633/1972 in tema di sanzioni applicabili alle violazioni IVA all’importazione. Il nuovo art. 67 del Testo Unico, facendo riferimento non più genericamente alle “leggi doganali”, ma specificamente al D.Lgs n. 141/2024 (come modificato dal Dlgs n. 192/2025), risolve il problema dell’incostituzionalità della confisca obbligatoria.
Digitalizzazione e fatturazione elettronica
Il nuovo Testo dedica ampio spazio alla digitalizzazione degli adempimenti IVA. Vengono organicamente inserite tutte le norme relative a emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica, insieme alla disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le disposizioni sulla fatturazione elettronica, precedentemente sparse in diversi provvedimenti, trovano ora una collocazione organica che faciliterà l’interpretazione e l’applicazione delle norme. Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione della dichiarazione precompilata IVA, elemento che testimonia l’intenzione del legislatore di semplificare progressivamente gli adempimenti attraverso l’utilizzo delle informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Regimi speciali e innovazioni normative
Il Testo recepisce organicamente diverse novità normative introdotte negli ultimi anni. Tra le più significative, si segnalano le nuove regole di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming (art. 19), che adeguano la disciplina italiana agli sviluppi dell’economia digitale.
Di particolare rilevanza per le società quotate è l’uscita dal regime dello split payment per le società quotate al FTSE MIB, efficace dal 1° luglio 2025 (art. 65). Questa modifica, che interesserà le principali società italiane, richiederà un adeguamento dei sistemi contabili e amministrativi.
Il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti minori (artt. 158 e seguenti) rappresenta un’altra importante innovazione, che semplificherà le operazioni intracomunitarie per le piccole imprese, riducendo gli oneri amministrativi e facilitando l’accesso ai mercati europei.
Casi particolari di applicazione delle aliquote
L’art. 35 includerà in un unico articolo una serie di operazioni e casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte che, fino ad oggi, trovano sistemazione in fonti disparate e di difficile consultazione. Tra i casi disciplinati dall’art. 35 troviamo:
• Cessioni e importazioni della birra: disciplina specifica dell’aliquota applicabile;
• Acque minerali: regime IVA delle cessioni e importazioni;
• Prodotti costituenti integratori idro-salini: qualificazione e aliquota applicabile;
• Beni significativi negli interventi di manutenzione: disciplina dell’aliquota per i beni ceduti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Norme di interpretazione autentica e coordinamento
Di grande utilità sarà l’art. 169, una delle disposizioni finali che funge da contenitore delle norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
Nel corso degli anni, il legislatore è più volte intervenuto con norme interpretative in soccorso di disposizioni la cui lettura risultava poco chiara o incline a fornire interpretazioni contrastanti. Avere in un unico testo tutte queste disposizioni interpretative presenta diversi vantaggi:
1. Consultazione immediata: non è più necessario ricercare in provvedimenti diversi le interpretazioni autentiche;
2. Certezza del diritto: raccolta sistematica di tutti i chiarimenti legislativi;
3. Riduzione del contenzioso: maggiore chiarezza sulle norme controverse.
Tuttavia, questo articolo evidenzia anche un limite del Testo Unico: la necessità di aver accumulato nel tempo così tante norme di interpretazione autentica dimostra che il sistema IVA italiano ha storicamente sofferto di scarsa chiarezza normativa.
Cosa cambia per professionisti e imprese
Con l’entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2027, professionisti e imprese hanno circa un anno per adeguarsi alle nuove disposizioni. Le azioni necessarie entro il 31 dicembre 2026:
1. Aggiornamento dei software gestionali per la gestione delle esportazioni via AES;
2. Formazione del personale sulle nuove procedure e sui nuovi riferimenti normativi;
3. Revisione delle procedure interne per fatturazione e adempimenti IVA;
4. Aggiornamento dei modelli di fattura con i nuovi riferimenti agli articoli del Testo Unico;
5. Verifica della corretta applicazione delle aliquote secondo i nuovi criteri.
Nonostante l’approccio sistematico, il Testo Unico presenta alcune lacune che potrebbero richiedere interventi correttivi:
• mancanza della norma sul regime transitorio per l’emissione delle note di variazione IVA in presenza di procedure concorsuali (art. 18 comma 2 del D.L. n. 73/2021);
• omissione delle disposizioni sulle comunicazioni LIPE (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010), che secondo la relazione illustrativa dovrebbero confluire nel “Testo Unico adempimenti”.
MODIFICHE ALLA RETTIFICA IVA PER CAMBIO DI REGIME
L’art. 9 del DLgs n. 186 del 4/12/2025 (in GU n.288 il 12/12/2025), ha abrogato il 3° comma dell’art. 19-bis 2 del DPR n. 633/1972, a decorrere dal 13/12/2025.
A seguito di tale modifica, se varia il regime fiscale delle operazioni attive, il contribuente non ha più l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA in maniera massiva ma dovrà eseguire la rettifica analiticamente per ciascun bene o servizio dilazionata nel tempo.
In merito si rammenta che l’art. 19-bis.2 del DPR n.633/1972, riguardante il meccanismo della rettifica della detrazione IVA si articola su tre livelli distinti:
• comma 1, per i beni non ammortizzabili e per i servizi, il sistema guarda al primo impiego effettivo: se l’utilizzo reale si discosta dalla previsione iniziale passando da operazioni con detrazione piena a operazioni indetraibili o viceversa scatta l’obbligo di correggere l’importo originariamente portato in detrazione;
• comma 2, per i beni ammortizzabili, mobili e immobili, la rettifica opera invece attraverso quote annuali: un quinto dell’IVA originaria per i mobili (periodo di vigilanza quinquennale), un decimo per gli immobili (vigilanza decennale);
• comma 3 (abrogato dal 13/12/2025), scattava in presenza di un mutamento complessivo del regime delle operazioni attive. Quando un contribuente passava dal regime ordinario al forfetario, o viceversa, oppure adottava o abbandonava regimi speciali settoriali, questo comma imponeva un ricalcolo immediato e “in un’unica soluzione” su tutti: i beni, i servizi non ancora impiegati, i cespiti ammortizzabili ancora sotto osservazione fiscale.
Il comma 3 infatti, prevedeva che in caso di mutamento nel regime di detrazione IVA venisse eseguita la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e per i beni strumentali (compresi gli immobili) se non erano trascorsi più di 4 anni da quello della loro entrata in funzione (per gli immobili il periodo di “osservazione” per la rettifica è di 9 anni oltre a quello di acquisizione o di ultimazione).
La norma disciplinava entrambe le ipotesi di cambio di regime, nel settore agricolo dallo speciale (art.34) al normale e viceversa (le modalità operative sono state chiarite con le circolari n.328/E/1997 e n.154/E/1998).
Dette rettifiche, sono finalizzate ad evitare, in date situazioni, che per taluni beni la detrazione dell’imposta venga operata due volte, o che per altri essa non venga operata affatto. Così ad esempio, per i beni, acquistati da un produttore agricolo mentre era in regime ordinario e poi transitati ed utilizzati in regime speciale (doppia detrazione) ovvero acquistati mentre il produttore agricolo operava in regime speciale e poi transitati ed utilizzati nel regime di detrazione ordinaria (nessuna detrazione).
L’applicazione della rettifica elimina tali discrasie:
• nel passaggio da regime speciale a quello normale il produttore agricolo recupera l’IVA assolta e non detratta per effetto dell’applicazione del regime speciale sull’acquisto di beni che risultavano in rimanenza al 31 dicembre in contrapposizione a quella sulle vendite degli stessi beni interamente dovuta, che avverranno dal 1° gennaio dell’anno successivo in applicazione del regime normale;
• nel passaggio da regime normale a quello speciale produttore agricolo dovrà versare l’IVA assolta per l’acquisto di beni o servizi non utilizzati che, in vigenza del regime normale, era stata detratta interamente. Tutta l’imposta così determinata relativamente: ai prodotti agricoli, materie prime e sussidiarie in rimanenza, i servizi non utilizzati e i beni strumentali oggetto di rettifica, deve essere conteggiata a debito nella dichiarazione annuale del primo anno in cui si è cambiato regime.
Effetti dell’eliminazione della rettifica massiva
Per effetto dell’abrogazione del comma 3, la rettifica della detrazione in un’unica soluzione (al momento del transito da un regime all’altro, che obbligava a rettificare l’intera massa dei beni e servizi giacenti) non è più prevista.
Dal 13/12/2025 la rettifica della detrazione va effettuata in maniera analitica soltanto nel cambiamento della destinazione dei singoli beni e servizi mentre per i beni strumentali la rettifica va eseguita in relazione a ciascun anno fino al compimento del periodo di vigilanza (5 anni, elevati a 10 per gli immobili).
In pratica, il contribuente dovrà rettificare l’Iva sui beni solo nel momento in cui effettivamente li venderà.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica continuerà a operare per quote annuali (1/5 o 1/10). Così ad esempio in caso di opzione da regime normale a quello speciale se si utilizza un trattore per l’intero anno si dovrà restituire 1/5 dell’Iva residua, e l’anno successivo un ulteriore 1/5 e così via fino al termine del periodo di “osservazione”.
N.B. Se un bene ammortizzabile viene ceduto prima della scadenza del periodo di vigilanza, continua a operare l’obbligo di conguaglio cumulativo di tutte le quote residue perché con la cessione viene meno la base stessa per una rettifica dilazionata negli anni successivi. La rettifica pluriennale infatti, presuppone che il bene rimanga nel patrimonio aziendale per l’intero periodo di tutela, consentendo così di verificare anno per anno l’effettivo utilizzo.
La gestione della dichiarazione IVA
La novità si applica già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2026 (anno d’imposta 2025 per chi chiude l’esercizio al 31 dicembre). I contribuenti che nel corso del 2025 hanno effettuato passaggi di regime, dovranno tenere conto delle nuove regole in sede di compilazione del modello dichiarativo 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, da presentarsi entro il 30 aprile 2026.
Sul piano della compilazione della dichiarazione IVA, viene meno la necessità di valorizzare in un’unica soluzione il rigo dedicato alle rettifiche da cambio regime.
I contribuenti dovranno invece monitorare nel corso di ciascun anno gli utilizzi effettivi di beni e servizi, procedendo alle rettifiche analitiche nei righi appropriati del quadro VF.
La maggiore IVA recuperata in detrazione dovrà essere indicata in corrispondenza del quadro VF. In particolare, dovrà essere compilato il rigo VF 70, con il segno +, all’interno della sezione 4 del modello dichiarativo. In tale ipotesi la rettifica della detrazione è positiva, cioè è a vantaggio del contribuente. Invece, qualora il contribuente provenisse da un regime ordinario, per entrare nel forfait nell’anno 2025, la rettifica della detrazione sarebbe sfavorevole. In tale ipotesi, il contribuente dovrà restituire l’IVA detratta in eccesso nel periodo in cui non trovava applicazione il regime forfetario.
Si attendono circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno chiarire alcuni aspetti rimasti aperti: il trattamento delle situazioni miste (parte dei beni utilizzati, parte ancora giacenti), la gestione delle rettifiche in corso al momento dell’entrata in vigore della novità, i criteri di ripartizione per i beni a uso promiscuo.
Dal punto di vista gestionale l’approccio è più complesso. Nella pratica, diventa necessario implementare le procedure di monitoraggio: inventari periodici delle giacenze, schedulazioni dell’utilizzo dei beni ammortizzabili, criteri di ripartizione dell’uso promiscuo.
La modifica illustrata riguarda esclusivamente la rettifica prevista dal comma 3 dell’art. 19-bis.2, ma restano invece pienamente operative tutte le altre ipotesi di rettifica:
• quella per variazione della percentuale di detrazione oltre i 10 punti percentuali durante il periodo di vigilanza (comma 4 e seguenti),
• quella per prima utilizzazione difforme dalla destinazione prevista (comma 1),
• quella per cessione anticipata del bene ammortizzabile (comma 6).
PUBBLICATO L’ELENCO DELLE DEI TERRENI CON VARIAZIONI COLTURALI
Con un comunicato del 15 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati del Catasto terreni relativo alle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2025.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del DL n. 262/2006, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2025, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli (PAC ecc.).
Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza.
I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento, possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992, e successive modificazioni, possono essere proposti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra.
BENESSERE ANIMALE: PROROGA AL 2026 PER LA FORMAZIONE
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dal Ministero della Salute al DM 6 settembre 2023.
Il provvedimento conferma la proroga al 31 dicembre 2026 dell’obbligo di formazione degli operatori ai corsi di 18 ore in materia di:
• sanità animale,
• identificazione e registrazione dei capi,
• biosicurezza,
• benessere animale.
Principali modifiche introdotte
Le modifiche al decreto prevedono importanti chiarimenti e semplificazioni:
• Formazione per specie “prevalente”: l’operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi deve frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie. Eccezione per gli agriturismi che allevano più specie animali, anche appartenenti a gruppi diversi, potranno svolgere la formazione solo per la specie o il gruppo specie prevalente.
• Aggiornamento della formazione: l’aggiornamento diventa quinquennale (ogni 5 anni) e non più triennale. La durata dell’aggiornamento è fissata in 6 ore.
• Enti formatori: tra i soggetti autorizzati a svolgere la formazione sono inclusi anche gli enti di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
• Validità dei corsi: i corsi svolti nel 2024 e 2025 sono validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo.
• Chiarimenti sugli obblighi formativi:
Persona giuridica: l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, che può delegare formalmente una o più persone fisiche incaricate della gestione degli animali detenuti o trasportati.
Persona fisica: può delegare l’obbligo formativo alla persona fisica incaricata della gestione degli animali.
• Professionisti degli animali: non rientrano tra i “professionisti degli animali” i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana. A tali figure dovranno comunque essere fornite istruzioni sulle buone prassi, adeguate alle mansioni svolte.
VINO DEALCOLATO: SI PUO’ PRODURRE ANCHE IN ITALIA
Via libera al processo di dealcolazione dei vini in Italia. I ministeri dell’Agricoltura e dell’Economia hanno firmato il 29 dicembre 2025 un decreto interministeriale che consente alle aziende vinicole, “esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi e di vino, di effettuare, a certe condizioni ed entro determinati limiti quantitativi, i processi di dealcolazione del vino” nel nostro paese.
In assenza di un quadro normativo ad hoc infatti, i produttori italiani erano costretti a effettuare all’estero le operazioni di dealcolazione, con relativi costi di trasporto a carico.
Il decreto introduce specifiche definizioni distinguendo i soggetti a seconda delle quantità prodotte (superiori o inferiori ai 1.000 ettolitri annui).
Il provvedimento, da ultimo, regola il rilascio del titolo autorizzatorio per la produzione e conservazione del prodotto, contempla adempimenti amministrativi e regole di circolazione del prodotto stesso e limita ogni attività accessoria supplementare rispetto alla produzione del prodotto dealcolato.
Secondo l’Osservatorio dell’Unione italiana vini il comparto dei vini NoLo (ovvero No alcool oppure Low alcool quindi a gradazione alcolica ridotta) è uno dei pochi a crescere all’interno del settore vino.
L’attuale mercato dei vini NoLo al mondo vale 2,4 miliardi di dollari ed è destinato a raggiungere quota 3,3 miliardi entro il 2028 con un tasso annuo di crescita medio dell’8%. Inoltre, secondo le elaborazioni UIV su base NielsenIQ sul circuito retail di Usa, Regno Unito e Germania i vini a zero gradi, quest’anno sono cresciuti del 46% in Germania, del 20% nel Regno Unito e del 18% negli Stati Uniti.

