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NEWSLETTER N.12/2025
BANDO ISI: NUOVI INCENTIVI PER LE MACCHINE AGRICOLE
Ogni anno l’Inail rinnova l’impegno a sostegno della sicurezza e dell’innovazione in agricoltura attraverso il Bando Isi, che incentiva le micro e piccole imprese all’acquisto di nuove macchine e attrezzature, in grado di ridurre le emissioni, migliorare la sostenibilità e diminuire il rischio infortunistico.
Un meccanismo consolidato, che prevede la pubblicazione delle graduatorie definitive a novembre e del nuovo avviso entro dicembre, dando così continuità ai finanziamenti annuali.
Bando Isi 2024
Il termine del bando Isi 2024, pubblicato nella G. U. n. 296 del 18/12/2024, è in dirittura d’arrivo. Le aziende che avevano partecipato alle graduatorie provvisorie CD (Click Day) e NCD (No Click Day) hanno concluso la fase di caricamento della documentazione a fine settembre 2025.
L’Inail ha pubblicato gli elenchi cronologici definitivi entro il 14 novembre, a cui seguiranno le comunicazioni via Pec per il perfezionamento delle domande. Una volta completato lo scorrimento delle graduatorie, il bando si chiuderà con l’assegnazione dei contributi ai soggetti ammessi.
Bando Isi 2025: nuovi fondi
L’Inail pubblicherà entro fine anno il bando Isi 2025, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in meccanizzazione agricola nel corso del 2026. Le domande potranno essere inviate online dopo circa 3-4 mesi dalla pubblicazione.
Trattori protagonisti degli investimenti
Dall’analisi dei dati relativi al bando Isi 2023, emerge che nel 70% dei casi le aziende hanno richiesto contributi per l’acquisto di un solo bene, principalmente un trattore.
In totale le 878 domande presentate hanno riguardato 1.147 mezzi, di cui il 63% trattrici e il 37% macchine agricole.
Le attrezzature più richieste sono state quelle per la raccolta dei prodotti agricoli, la zootecnia e la distribuzione di fertilizzanti e agrofarmaci. Ogni bene, per essere ammesso al finanziamento, deve raggiungere un punteggio minimo di 130 punti.
L’obiettivo principale del bando Isi resta la riduzione del rischio infortunistico.
Nel 2023 molte aziende hanno dimostrato di migliorare la sicurezza attraverso la sostituzione di vecchi trattori con modelli più recenti, tramite rottamazione o permuta.
Per i bandi precedenti, il limite temporale per la rottamazione obbligatoria era fissato al 1998; mentre con il bando Isi 2024 la soglia è stata aggiornata come segue:
• Rottamazione obbligatoria per trattrici antecedenti al 2005 o non marcate CE;
• Permuta o rottamazione per macchine immesse sul mercato tra il 2005 e il 2012;
• Esclusione dalla sostituzione per modelli successivi al 2013.
Queste modifiche permetteranno di rinnovare il parco macchine, riducendo la rumorosità e migliorando la sicurezza degli operatori.
VERSAMENTO SALDO IMU 2025
Entro il prossimo 16 dicembre scade il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2025. Assoggettati all’imposta i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento i possessori degli Immobili: il proprietario, il titolare del diritto reale (usufrutto, abitazione, uso, superficie ed enfiteusi), il locatario degli immobili in leasing; il concessionario per le aree demaniali oggetto di concessione; il genitore assegnatario della casa familiare per effetto del Provvedimento del Giudice.
Abitazione principale e pertinenze
La Legge n.14/2013 ha previsto l’esenzione IMU per l’abitazione principale (se di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale (C/2,C/6,C/7).
Diversamente, è soggetta ad IMU solo all’abitazione principale “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di 200 euro.
Sono assimilabili all’abitazione principale, tra l’altro:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
• un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Il Comune può assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Riduzioni della base imponibile
La base imponibile è pari al 50 % per le seguenti tipologie di immobili:
• fabbricati di interesse storico o artistico;
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
• unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Per soggetti non residenti, titolari di pensione si applica la riduzione al 50 % dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 si applica la riduzione al 75 %.
Ai fabbricati rurali strumentali sono soggetti ad IMU, ma in misura agevolata, applicando l’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare.
Gli Immobili e i Terreni esenti
Sono esenti dall’IMU:
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Per la loro individuazione occorre fare riferimento alla circolare ministeriale n. 9/1993. Se accanto al nome del Comune non è presente alcuna annotazione, l’esenzione vale per tutto il territorio comunale; se è presente la sigla “PD” (“parzialmente delimitato”), il beneficio spetta solo per una parte del territorio comunale (in tal caso occorre rivolgersi agli uffici Comunali competenti);
• i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola (l’esenzione opera a prescindere dall’ubicazione dei terreni). Sono esenti inoltre, anche i terreni agricoli condotti da coadiuvanti dei coltivatori diretti (comprese le società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. n.99/2004);
• i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati nei Comuni delle isole minori (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure), indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
• I terreni in conduzione associata, come chiarito con la risoluzione n. 4/DF/2023 il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria sono forme di conduzione associata dei terreni agricoli (tale condizione in presenza di tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo rende applicabile l’esenzione IMU);
• i fabbricati collabenti, infatti, con la risoluzione n. 4/DF/2023, ha chiarito che i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” ma esclusi da IMU in quanto privi di “rendita”;
• gli immobili merce cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
• gli immobili non utilizzabili né disponibili (Legge di Bilancio 2023), per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione);
• gli immobili distrutti da eventi sismici per i quali occorre verificare l’esenzione IMU per i fabbricati (distrutti, inagibili totalmente o parzialmente), ubicati nelle zone interessate dagli eventi sismici.
Modalità di versamento
L’acconto di giugno è calcolato con le aliquote previste per l’anno precedente (2024) mentre per il saldo vanno utilizzate le aliquote previste per l’anno in corso (2025), con eventuale conguaglio su base annuale.
Il Comune può modificare l’aliquota “base” applicabile, in aumento o in diminuzione, entro i margini stabiliti dal Legislatore, e quindi occorre verificare le delibere IMU pubblicate sul sito del MEF entro il 28/10/2025.
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24 (anche semplificato) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale (c/c postale 1008857615 IMU).
Ogni Comune può individuare un importo minimo di versamento.
Nel modello F24 va compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” utilizzando i seguenti codici:
• 3914 per i terreni,
• 3916 per le aree fabbricabili,
• 3913 per i fabbricati rurali,
• 3918 per gli altri fabbricati,
e indicando il codice catastale del Comune in cui è ubicato l’immobile.
ACCONTO IVA 2025: ENTRO IL 29 DICEMBRE
Il prossimo 29 dicembre 2025 scade il termine, per il versamento dell’acconto IVA sulla liquidazione IVA del mese di dicembre o del quarto trimestre (liquidazione annuale).
In particolare, l’acconto va versato entro il 29 dicembre 2025 (il 27 dicembre è sabato), solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione.
L’acconto versato originerà un credito verso l’Erario che verrà stornato in fase di liquidazione mensile del mese di dicembre (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di liquidazione annuale (all’interno della dichiarazione IVA annuale, a seconda che l’azienda liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale).
Determinazione dell’acconto
Per la determinazione dell’acconto possono essere eseguite tre metodologie alternative:
• storico, l’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
• analitico, l’acconto è determinato con una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
• previsionale, l’acconto è pari all’88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’obbligo di versamento:
• i soggetti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
• i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta;
• i soggetti che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta;
• i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
• i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
• i produttori agricoli “in regime di esonero” di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972;
• i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
• le Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
• i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
• gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.
L’acconto va versato (senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale) utilizzando il modello di pagamento F24 con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici Fisconline/Entratel o ricorrendo, (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero), ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e intermediari abilitati.
I codici Tributo da utilizzare sono:
• 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA mensilmente;
• 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente.
Sulle somme non versate si rende applicabile la sanzione amministrativa che, per errori commessi dal 1° settembre 2025, ammonta al 25% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. È, altresì, possibile ridurre il carico sanzionatorio, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
DAL 2026 COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORE DI CASSA
A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un’importante novità per chi accetta pagamenti elettronici, anche nel settore agricolo: il POS (o altro sistema di pagamento digitale) dovrà essere collegato al registratore telematico usato per l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
La misura è stata prevista originariamente dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74 e 77, legge n. 207/2024) e ha l’obiettivo di rendere automatico il collegamento tra incassi elettronici e registrazioni fiscali, evitando discrepanze.
Dopo mesi di silenzio, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del direttore del 31 ottobre 2025 ha definito le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico.
Cosa cambia
Finora POS e registratore telematico funzionavano come due strumenti separati: uno gestiva l’incasso, l’altro la registrazione fiscale. Dal 2026, invece, dovranno essere integrati. Ogni volta che un cliente paga con carta o smartphone, l’importo e la modalità di pagamento esposti automaticamente sul documento commerciale e saranno poi trasmessi in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi giornalieri.
Il collegamento tra i due dispositivi non avverrà fisicamente ma online, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’area riservata (accessibile con SPID, CNS o CIE), l’impresa dovrà:
1. Registrare il codice identificativo del POS o del sistema di pagamento elettronico;
2. Abbinarlo al registratore telematico già attivo;
3. Indicare l’indirizzo dell’unità locale dove i dispositivi sono utilizzati.
Si potrà delegare l’operazione al proprio consulente o intermediario fiscale tramite l’apposita funzione di delega disponibile sullo stesso portale.
Tempistiche per mettersi in regola
Per favorire l’avvio graduale del nuovo sistema, l’Agenzia delle Entrate prevede un periodo transitorio di adeguamento:
• per i POS già in uso a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere fatto entro 45 giorni da quando il servizio sarà attivo sul portale. Le Entrate hanno fatto sapere in un comunicato stampa del 31 ottobre che le nuove funzionalità saranno rilasciate nei primi giorni marzo 2026;
• per i nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, l’associazione con il registratore andrà completata dal 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione ed entro la fine dello stesso mese. Ad esempio, se un’azienda agricola attiva un nuovo POS il 1° febbraio, potrà effettuare il collegamento tra il 6 e il 30 aprile.
MASAF CHIARIMENTI SU PAC E AGRIVOLTAICO
Con un recente documento, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha chiarito una questione di estrema importanza relativamente agli impianti agrivoltaici.
Innanzitutto, occorre precisare che, per impianto agrivoltaico, si intende un impianto di produzione di energia elettrica normalmente installato su suolo agricolo e che consenta ancora uno svolgimento, quanto meno parziale, dell’attività agricola sul suolo sottostante.
Naturalmente, esistono diversi tipi di impianti agrivoltaici, con varie configurazioni.
La questione nasce dal fatto che, ai fini della domanda PAC e della percezione dei relativi contributi, tra gli altri requisiti, occorre anche che il terreno richiesto a premio sia idoneo allo svolgimento dell’attività agricola.
In sostanza, dunque, l’attività agricola non deve essere condizionata da vincoli connessi alla gestione dell’impianto agrivoltaico.
Per questo motivo, stanti le caratteristiche intrinseche degli impianti agrivoltaici, il MASAF precisa che:
• gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra che ottimizzano le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
• gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, hanno un’altezza dei moduli da terra non progettata per consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.
N.B. Per questo motivo, il MASAF ritiene che la presenza di un impianto agrivoltaico di “tipo 2” rappresenti una struttura permanente che interferisce con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale e, pertanto, risulta incompatibile con gli aiuti PAC.
TRATTORI VECCHI E MANCATE REVISIONI
Federacma, l’associazione di Confcommercio che riunisce i rivenditori di macchine agricole ha rilanciato l’allarme su una delle emergenze più gravi e dimenticate del settore primario: l’assenza della revisione obbligatoria dei mezzi agricoli, prevista da un decreto interministeriale del 2015 ma mai entrata in vigore.
Ogni anno nel nostro Paese oltre 100 agricoltori muoiono schiacciati dal trattore. E’ una strage silenziosa che potrebbe essere evitata semplicemente applicando una norma già scritta e coerente con il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
I numeri parlano chiaro: in Italia circolano più di due milioni di mezzi agricoli e circa il 70% ha oltre 25 anni di età. Secondo i dati Inail, un milione di trattori non dispone di cinture di sicurezza o di rollbar, i sistemi di protezione che impediscono all’operatore di essere schiacciato in caso di ribaltamento.
Gran parte delle morti in agricoltura è legata proprio al ribaltamento di macchinari obsoleti, mai sottoposti a controlli tecnici. Il prezzo di questa mancata sicurezza non è solo umano: i costi sociali sfiorano il miliardo di euro l’anno, tra risarcimenti, pensioni e cure mediche. In nessun altro settore produttivo sarebbe accettabile lavorare con macchinari non verificati da decenni.
Nei Paesi dove la revisione è attiva da anni (Francia, Germania e Austria) la mortalità è crollata fino al 90%.
Federacma chiede perciò al governo di emanare immediatamente il decreto attuativo e di coinvolgere i ministeri competenti per sbloccare la revisione dei mezzi agricoli. L’associazione propone anche incentivi economici tramite bandi ISMEA e INAIL, per aiutare gli agricoltori a sostituire o mettere in regola i trattori più vecchi.

