Newsletter Settembre 2026

BONUS CARBURANTE: DOMANDE FINO AL 30 SETTEMBRE

Come indicato nella Istruzioni Operative n.72/2026 di Agea, la domanda di aiuto per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 per l’acquisto di gasolio e/o di benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, può essere presentata fino al 30 settembre 2026.

Si rammenta che il provvedimento (Decreto Interministeriale n. 0365846 del 27/07/2026) rende disponibili complessivamente 89.800.000 euro a compensazione delle spese sostenute in marzo, aprile e maggio 2026.

ll credito d’imposta, riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta al netto delle imposte, andrà utilizzato in compensazione entro la fine del 2026.

Nello stesso termine del 30 settembre 2026, i beneficiari possono:

  • presentare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

  • b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente richiesto con l’ultima domanda.

Domanda di aiuto

AGEA rende disponibile (anche tramite il CAA mandatario), un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it utilizzando le procedure e la modulistica disponibili nel SIAN, necessarie alla compilazione della domanda.

Il beneficiario, ai sensi del DPR n° 445/00, dichiara, direttamente nella piattaforma (nel quadro B del modello), che il gasolio e/o la benzina, oggetto della domanda di contributo, sono stati impiegati esclusivamente per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attivita agricole e che le fatture riportate sono conformi alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Il beneficiario può allegare le fatture in formato: XML o PDF.

Nel caso in cui si allega la fattura in formato XML, il sistema automaticamente carica le informazioni della fattura:

  • numero fattura nel formato nnnn/2026,

  • data fattura nel formato gg/mm/2026, soggetto emittente (PIVA),

  • denominazione soggetto emittente,

  • importo imponibile (IVA esclusa).

Laddove la fattura sia comprensiva anche di importi non afferenti a gasolio e benzina ammissibili, il beneficiario deve indicare l’importo effettivo nell’apposito campo della domanda.

Nel caso in cui si allega la fattura in formato PDF, è necessario comunicare le informazioni della fattura sopra indicate.

Sono ammesse anche fatture emesse con data successiva al 31 maggio 2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnati entro il 31 maggio 2026. In tale ultimo caso è obbligatorio indicare nel quadro B della domanda, il/i documenti di trasporto / bolle di consegna (DDT) indicando il numero DDT e la data (nel formato gg/mm/2026).

La domanda presentata per il tramite del CAA contiene inoltre, la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000 attestante la conformità delle fatture fornite dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ovvero dal commercialista abilitato o dal consulente del lavoro o

dei soggetti depositari delle scritture contabili ai sensi di legge e riportate nel quadro B della domanda:

Il sottoscritto operatore del CAA dichiara – ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 – che le fatture allegate sono conformi alla normativa sulla fattura elettronica e accettate dal Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

RESILIENZA IDRICA E AGRICOLTURA EUROPEA

La crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici e dall’aumento dello stress idrico sta imponendo all’agricoltura europea una profonda revisione dei propri modelli produttivi e gestionali.

In questo contesto si inserisce la conferenza “Water resilience in agriculture: innovation in practice”, promossa dalla rete europea per la Politica Agricola Comune (Eu Cap Network) e svoltasi ad Amburgo, che ha riunito oltre 250 esperti tra agricoltori, ricercatori, consulenti e rappresentanti istituzionali.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di diffondere soluzioni operative per il rafforzamento della resilienza idrica nei settori agricolo e forestale, favorendo al contempo lo scambio di conoscenze applicate e la costruzione di reti tra soggetti impegnati nell’innovazione.

Dimostrazioni sul campo e tecnologie emergenti

Il programma della conferenza ha incluso visite tecniche presso aziende e centri dimostrativi in Germania, dove sono state presentate soluzioni avanzate per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Le attività hanno evidenziato il ruolo strategico dei living labs e delle aziende dimostrative come strumenti di trasferimento tecnologico e accelerazione dei processi di apprendimento in ambito agroambientale.

Consumi idrici e pressione sul sistema agricolo europeo

Secondo il rapporto 2024 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, il settore agricolo rappresenta il 21% delle estrazioni idriche nell’UE, ma arriva a incidere per il 51% sul consumo netto di acqua, principalmente a causa dei processi di evapotraspirazione. Questa dinamica evidenzia una significativa differenza tra acqua prelevata e acqua effettivamente restituita al sistema idrologico.

Parallelamente, l’agricoltura contribuisce in modo rilevante al deterioramento della qualità delle risorse idriche.

Il dilavamento di fertilizzanti e prodotti fitosanitari interessa il 29% delle acque superficiali e il 32% delle acque sotterranee europee, mentre ulteriori pressioni derivano da fonti puntuali e sovra-sfruttamento degli acquiferi.

Le conseguenze economiche risultano già evidenti: le perdite legate a eventi climatici estremi superano i 28 miliardi di euro annui, con stime che indicano un possibile incremento superiore ai 40 miliardi entro il 2050.

Il quadro strategico europeo per la resilienza idrica

Per rispondere a tali criticità, la Commissione Europea ha delineato una Strategia per la resilienza idrica orientata alla Visione 2050, basata su tre pilastri fondamentali:

  • ripristino del ciclo naturale dell’acqua,

  • sviluppo di un’economia idrica efficiente,

  • garantita accessibilità alla risorsa.

In questo contesto, il settore agricolo assume un ruolo centrale, non solo come utilizzatore, ma anche come elemento chiave per la rigenerazione degli equilibri idrologici. I Piani Strategici della PAC rappresentano lo strumento principale di attuazione, attraverso:

  • il sostegno a pratiche sostenibili come agricoltura biologica,

  • agroecologia,

  • infrastrutture per la gestione dei reflui

  • sistemi produttivi estensivi.

Innovazione tecnologica e approcci integrati

Le politiche europee promuovono inoltre l’adozione di:

  • irrigazione di precisione,

  • sistemi a goccia,

  • riutilizzo delle acque depurate,

  • colture resilienti allo stress idrico.

L’evoluzione del settore si basa sempre più sull’integrazione tra conoscenze tradizionali e strumenti digitali avanzati.

In questo quadro si inserisce il concetto di convergenza tra approcci “ancestrali” e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Da un lato, la gestione olistica del territorio e delle acque superficiali attraverso pratiche agroecologiche e sistemi naturali di ritenzione; dall’altro, l’impiego di sensori, telerilevamento e modelli predittivi per ottimizzare i fabbisogni irrigui.

Questa integrazione consente di migliorare l’efficienza idrica senza incrementare la domanda complessiva di risorsa, con applicazioni differenziate tra colture annuali e specie arboree perenni, caratterizzate da risposte fisiologiche e produttive diverse agli stress idrici.

Qualità dell’acqua e gestione del bacino idrografico

L’efficienza idrica non può essere valutata esclusivamente a scala aziendale. A livello di bacino idrografico, le perdite d’acqua possono contribuire alla ricarica delle falde, ma assumono rilevanza critica per l’impatto qualitativo, in particolare per la lisciviazione di nutrienti e fitofarmaci.

Ne deriva la necessità di differenziare le tecniche irrigue in funzione della posizione territoriale: sistemi ad alta efficienza nelle aree a monte e soluzioni a minore intensità energetica nelle aree di pianura, dove possono ancora avere un ruolo pratiche tradizionali integrate in logiche di gestione idrologica.

Innovazione territoriale e progetti europei

La mappatura europea ha identificato 419 progetti dedicati alla resilienza idrica, con una forte concentrazione in Spagna e Italia, seguite da Paesi Bassi, Germania, Francia e Belgio. Le principali linee di intervento riguardano:

  • il riuso delle acque reflue,

  • la creazione di micro-invasi,

  • lo sviluppo di sistemi colturali a basso fabbisogno idrico.

Tra le esperienze presentate, particolare rilievo assumono i progetti basati su economia circolare, valorizzazione degli scarti agroalimentari e riutilizzo delle acque depurate in agricoltura. In parallelo, iniziative come quelle sviluppate in Italia attraverso sistemi di monitoraggio Io hanno dimostrato riduzioni significative dei consumi idrici e miglioramenti qualitativi delle produzioni.

Digitalizzazione e pianificazione avanzata

L’evoluzione tecnologica include l’uso di digital twin, reti sensoriali e piattaforme di telerilevamento per la gestione predittiva delle risorse idriche. Tali strumenti consentono simulazioni ad alta risoluzione per l’ottimizzazione delle colture e la prevenzione dei rischi ambientali legati all’inquinamento da nitrati e alla scarsità idrica.

Parallelamente, lo sviluppo di modelli di supporto alle decisioni e sistemi di classificazione delle colture in base al rischio idrico consente una gestione più mirata delle risorse, in linea con la normativa europea sul riuso delle acque.

Tra innovazione e centralità del fattore umano

Il quadro emerso dalla conferenza di Amburgo evidenzia come la resilienza idrica in agricoltura non possa essere affidata esclusivamente all’innovazione tecnologica o alle politiche pubbliche, ma richieda un approccio integrato e contestualizzato.

La complessità delle sfide in atto impone soluzioni adattate alle specificità territoriali, in grado di combinare genetica, sensoristica e competenze agronomiche. Tuttavia, il fattore determinante resta la dimensione umana: la capacità di costruire fiducia, collaborazione e trasferimento di conoscenze tra attori del sistema agroalimentare.

In questo senso, la sostenibilità del modello agricolo europeo dipenderà non solo dall’evoluzione delle tecnologie, ma anche dalla loro effettiva accessibilità e semplicità d’uso, elemento decisivo per garantire una transizione efficace verso sistemi produttivi resilienti e a basso impatto idrico.

DECRETO OMNIBUS IN AGRICOLTURA

L’art. 4 del Dlgs n. 148 del 7 agosto 2026 (cd. Decreto Omnibus), pubblicato nella GU 11 agosto 2026 n. 185 (correttivo della riforma fiscale n. 111/2023), ha aggiornato il testo dell’art. 32 del DPR n. 917/1986 (e, dal 1/1/2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del Dlgs n. 117/2026) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola”.

L’art. 4 riguarda la determinazione del reddito per le imprese agricole e introduce modifiche di coordinamento al Tuir, rese necessarie dall’evoluzione della disciplina delle attività agricole dopo il Dlgs n. 192/2024, relativo alla Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires).

Tra le modifiche apportate, si ampliano le attività agricole produttive di reddito agrario, attraverso un’aggiunta all’art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir: sono infatti considerate attività agricole produttive di reddito agrario anche quelle di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, a cui viene aggiunto “o tramite l’utilizzo degli immobili indicati dalla lettera b-bis)” dello stesso comma. L’elenco poi continua come nell’originale, quindi con l’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali. Per quanto riguarda l’aggiunta, si tratta, in particolare, della produzione di vegetali in immobili censiti al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, i sistemi di coltivazione evoluti, come vertical farm e colture idroponiche, che consentono produzioni vegetali in strutture protette o immobili riconvertiti.

Il reddito di impresa

E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1/1/2027, l’art 34 del Dlgs n. 117/2026) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.

Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale:

  • le attività di allevamento di animali (lett. b);

  • le attività di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);

  • le attività dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);

  • le attività connesse a quella agricola (lett.c).

La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria, deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.

La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice: il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.

La forfettizzazione del reddito

L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA. La modifica precisa che questa regola può essere osservata:

  • dai produttori agricoli individuali,

  • dalle società semplici,

  • dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006 (e, dal 1/1/2027, dall’art. 287, comma 1, del Dlgs n.117/2026).

Diritto alla detrazione Iva

L’art 12 del cd. Decreto Omnibus, modifica la regola della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni adeguandosi alla giurisprudenza europea.

Secondo la nuova regola, il decreto interviene sul termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972), consentendo al soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ma entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Parallelamente, viene ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture passive (art. 25, primo comma, del DPR n. 633/1972), che potranno essere annotate nel relativo registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA

Con la sentenza n. 127/2026, depositata il 16 luglio, la Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio, confermando l’impianto normativo introdotto dal cosiddetto decreto Agricoltura. La decisione rappresenta un passaggio importante nel dibattito sul rapporto tra produzione di energia rinnovabile e tutela del suolo agricolo, ribadendo che la salvaguardia delle superfici coltivabili può convivere con gli obiettivi della transizione energetica.

Le questioni erano state sollevate dal Tar Lazio in relazione all’art. 5 del DL n. 63/2024, convertito nella legge n.101/2024, e all’art. 2 del DLgs n. 190/2024, che disciplina i procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Secondo il giudice amministrativo, il divieto avrebbe potuto entrare in contrasto con diversi principi costituzionali, tra cui la tutela del paesaggio e gli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di transizione energetica.

La Corte costituzionale ha però chiarito che il Tar ha interpretato in modo non corretto la norma. Il divieto, infatti, non riguarda tutti gli impianti fotovoltaici installati in aree agricole, ma esclusivamente quelli con moduli collocati direttamente sul terreno. Restano invece consentiti gli impianti che prevedono pannelli sollevati dal suolo, come quelli agrivoltaici, che permettono di mantenere la produzione agricola.

La Consulta ha inoltre osservato che, pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di “moduli collocati a terra”, la finalità della norma è chiara: limitare il consumo di suolo agricolo e preservare le attività di coltivazione e allevamento. Un orientamento confermato anche dal DL n. 175/2025, che riconosce come impianti agrivoltaici quelli caratterizzati da moduli sopraelevati.

La sentenza ricorda inoltre che il divieto non ha carattere assoluto. Il DLgs n. 199/2021 prevede infatti alcune eccezioni che consentono l’installazione degli impianti in specifiche situazioni individuate dalla normativa. Per la Corte, il richiamo alla classificazione urbanistica dei terreni agricoli costituisce inoltre un criterio oggettivo e coerente per l’applicazione del divieto, senza entrare in conflitto con gli obiettivi europei di sviluppo delle energie rinnovabili.

La Consulta ha quindi escluso la violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione, ritenendo che il legislatore abbia raggiunto un equilibrio ragionevole tra tutela dell’ambiente, produzione agricola e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

TRASFORMAZIONE DELLA FORZA LAVORO IN AGRICOLTURA

L’agricoltura italiana sta vivendo una trasformazione strutturale profonda: da attività a forte impronta familiare si è evoluta in un settore sempre più professionale, terziarizzato e tecnologico, con un ricorso crescente a lavoro salariato e manodopera straniera.

La fotografia Istat: crolla il lavoro famigliare

A delineare il nuovo volto del comparto è il Focus Istat “Struttura produttiva, pratiche gestionali e forza lavoro delle aziende agricole”, che analizza i cambiamenti tra il 2010 e il 2023, sulla base degli ultimi dati completi disponibili.

Dall’analisi il cambiamento più evidente riguarda il cosiddetto “fattore umano”, cioè la composizione della forza lavoro nelle aziende agricole. Secondo l’Istat, tra il 2010 e il 2023 si registra un vero e proprio crollo del lavoro familiare, diminuito del 75,3%.

Se tredici anni fa i parenti rappresentavano circa un terzo degli occupati in agricoltura, oggi la loro quota si ferma al 13%. Questo dato segnala il ridimensionamento del modello dell’azienda agricola retta principalmente dai componenti della famiglia, a favore di formule organizzative più professionali, in cui chi lavora nei campi è sempre più spesso un dipendente o un collaboratore esterno.

Sale il lavoro salariato non familiare e cala la forza lavoro totale

Il vuoto lasciato dal calo degli occupati familiari è stato colmato dal lavoro salariato non familiare, che oggi rappresenta il 41,7% della forza lavoro complessiva in agricoltura.

Nel complesso, il settore coinvolge 2,49 milioni di persone, un dato che, sottolinea l’Istat, è inferiore del 35,6% rispetto al 2010. Dunque l’agricoltura non solo ha cambiato composizione interna della manodopera, ma ha anche vissuto una riduzione del numero totale di occupati rispetto a tredici anni fa.

Per i lettori meno esperti, il lavoro salariato non familiare comprende tutti quei lavoratori che operano in azienda agricola con un contratto di lavoro dipendente o comunque non legato a vincoli di parentela con il titolare: braccianti, operai agricoli, tecnici specializzati e altre figure professionali.

L’asse portante dei lavoratori stranieri

Un ruolo chiave in questa trasformazione è ricoperto dai lavoratori stranieri. Secondo il Focus Istat, essi rappresentano ormai il 14,5% degli occupati in agricoltura, con punte che arrivano al 24,5% nel Nord-est.

La presenza di manodopera estera è diventata quindi strutturale in molte filiere: i lavoratori stranieri contribuiscono in maniera significativa alle attività stagionali e continuative, soprattutto nelle aree e nei comparti dove la domanda di lavoro manuale è intensa e concentrata in determinati periodi dell’anno.

Un settore più terziarizzato e tecnologico

L’Istat descrive un’agricoltura italiana sempre più terziarizzata, cioè caratterizzata da un maggiore ricorso a servizi esterni (consulenze tecniche, servizi digitali, logistica, commercializzazione) e a tecnologie che supportano le attività produttive: dai macchinari evoluti alla gestione informatizzata delle coltivazioni.

Questi elementi, insieme alla trasformazione della forza lavoro, indicano un comparto che ha progressivamente abbandonato l’assetto tradizionale per assumere tratti tipici delle imprese moderne, dove contano competenze professionali, organizzazione del lavoro e capacità di innovare.