EMERGENZA SICCITA’
Il Veneto ha dichiarato lo Stato di Emergenza su tutto il territorio regionale, a seguito delle anomale condizioni idrologiche e idrauliche riscontrate, in particolare nel territorio del Distretto del fiume Po, e del rischio di risalita del cuneo salino.
A firmare l’ordinanza il Presidente del Veneto Alberto Stefani. Anche ARPAV in queste ore rincara la dose delle cattive notizie rispetto alla sete di alcune delle principali risorse idriche venete. Il Po registra valori inferiori del 70% rispetto alla media storica, l’Adige del 60%, mentre Bacchiglione e Brenta si attestano in calo tra il 53% e il 60%. Anche i corsi d’acqua montani evidenziano una diminuzione delle portate compresa tra il 30% e il 45%. Le previsioni meteo non sono migliori e non lasciano intravedere piogge in arrivo. Anzi, sull’Italia è previsto l’arrivo di una terza ondata di caldo africano.
A causa del deficit di precipitazioni del 28% e delle alte temperature, diversi consorzi di bonifica hanno iniziato a razionare l’acqua per l’agricoltura, passando a turnazioni irrigue d’emergenza o sospendendo i prelievi dai fiumi dove l’acqua è diventata salmastra.
A preoccupare non è soltanto l’assenza di piogge, ma anche la loro distribuzione. I temporali intensi e le cosiddette “bombe d’acqua” non riescono a compensare i lunghi periodi di siccità: l’acqua cade in poco tempo, il terreno fatica ad assorbirla e aumenta il rischio di erosione, frane e dissesto idrogeologico, mentre le riserve idriche continuano a diminuire. È una dinamica che rende la gestione dell’acqua in agricoltura molto più complessa di quanto suggerisca la semplice contrapposizione tra periodi di pioggia e periodi di arsura.
Le conseguenze sono visibili. Le colture più vulnerabili sono riso, mais, pomodori, ortaggi e pascoli, soprattutto nelle aree del bacino del Po, dove la scarsità d’acqua e le temperature elevate compromettono rese e qualità dei raccolti. Anche gli allevamenti risentono dell’afa: lo stress termico riduce la produzione di latte e costringe gli allevatori a sostenere maggiori spese per ventilazione, nebulizzazione e refrigerazione delle stalle e del prodotto. Durante le fasi più intense delle ondate di calore i costi possano aumentare fino al 30%, una pressione economica che si scarica su aziende già alle prese con margini ridotti.
L’aumento dei costi di produzione rischia di propagarsi lungo tutta la filiera agroalimentare. Maggiore utilizzo dell’irrigazione, incremento dei consumi energetici e calo delle produzioni possono tradursi in rincari per alcune materie prime agricole. Se e in che misura questi aumenti arriveranno sugli scaffali dipende da diversi fattori: la durata e l’intensità della siccità, l’andamento dei mercati internazionali delle commodities agricole e la capacità della grande distribuzione di assorbire o trasferire al consumatore finale i rialzi a monte della filiera. Non è detto che ogni difficoltà stagionale si traduca in un aumento visibile dei prezzi, ma la pressione strutturale sul settore tende nel tempo a erodere i margini di compensazione.
POPILLIA JAPONICA: SI AMPLIANO LE AREE MINACCIATE
Prosegue l’avanzata della Popillia japonica, il coleottero originario dell’Asia orientale che negli ultimi anni è diventato una delle principali emergenze fitosanitarie del Nord Italia. L’insetto, noto anche come scarabeo giapponese, è stato individuato per la prima volta nel 2014 nell’area del Parco del Ticino tra Piemonte e Lombardia e da allora ha esteso progressivamente la propria presenza in diverse regioni, raggiungendo anche il Veneto.
Per contrastarne la diffusione, la Regione Piemonte ha aggiornato le aree soggette a misure fitosanitarie. La zona infestata comprende ormai gran parte del territorio regionale, mentre la zona cuscinetto è stata ampliata fino a coinvolgere territori della Liguria, dell’Emilia-Romagna, della Svizzera e della Francia.
Il piano di contenimento per il 2026 è già operativo. Nei mesi estivi, periodo di massima attività dell’insetto, saranno installate circa 1.200 trappole “attract and kill”, dotate di esche attrattive e reti impregnate di insetticida in grado di catturare ed eliminare gli adulti.
Le attività, coordinate dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte e da Ipla, prevedono anche un monitoraggio settimanale della popolazione del coleottero e controlli nei siti considerati più a rischio per la diffusione accidentale dell’organismo nocivo. Da luglio partiranno inoltre verifiche specifiche nella zona cuscinetto, dove la presenza dell’insetto non è ancora stata rilevata.
Danni a vigneti e frutteti
L’insetto è particolarmente temuto per la sua elevata voracità: gli adulti attaccano foglie, frutti e fiori di numerose specie coltivate, mentre le larve si sviluppano nel terreno nutrendosi delle radici.
Le province più interessate risultano quelle di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Nel Torinese sono stati individuati circa 90 nuovi comuni con presenza accertata del coleottero, inclusi diversi centri montani del Canavese.
L’espansione dell’insetto ha reso necessario estendere le misure di sorveglianza anche oltre il Piemonte. La nuova zona cuscinetto comprende infatti numerosi comuni della provincia di Genova, alcune località del Piacentino e decine di comuni svizzeri e francesi.
L’obiettivo delle autorità fitosanitarie è rallentare la diffusione dello scarabeo giapponese e limitarne l’impatto sulle produzioni agricole. Per gli agricoltori delle aree interessate, il monitoraggio e il contenimento della Popillia japonica restano una priorità strategica per la tutela di vigneti, frutteti e altre colture particolarmente sensibili agli attacchi dell’insetto.
PROROGA DEI VERSAMENTI PER ALCUNE IMPRESE AGRICOLE
Il Decreto n.89/2026 ha prorogato i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Infatti, ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro:
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il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni; ovvero
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il 20 agosto (“i 30 giorni successivi” e la “proroga di ferragosto”) con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga è circoscritta ai contribuenti, che contestualmente:
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esercitano attività, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per i quali siano approvati gli ISA a prescindere dal fatto che gli stessi si applichino o meno (a seguito di cause di esclusione o inapplicabilità);
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dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (sono pertanto esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro).
Risultano inoltre, interessati dalla proroga i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025:
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applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. “Minimi”);
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applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014 (c.d. “Forfetari”);
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determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
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dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Ne possono usufruire anche i titolari di redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese interessate dagli ISA:
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collaboratori dell’impresa familiare;
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soci di società di persone;
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soci di associazioni professionali;
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soci di società di capitali trasparenti.
Attività agricola e proroga
L’imprenditore agricolo che determina il reddito su base catastale per le attività indicate dall’art. 32 del DPR n. 917/1986, e che per le attività agricole indicate all’art. 56-bis determina il reddito applicando gli appositi coefficienti di redditività non è interessato dalla proroga. Tale regola va osservata anche dalle società semplici agricole e dai loro soci.
Nella proroga rientrano invece le imprese agricole con ISA approvati (per l’anno 2025 sono stati approvati i modelli DA01U – coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali e DA02U – produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) e che svolgono attività rientranti nel reddito d’impresa, quindi:
-che determinano il reddito sulla base della differenza tra costi e ricavi, nonché le società diverse dalle società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (compilano i quadri RG o RF del modello REDDITI). Questi soggetti rientrano a pieno titolo nell’applicazione degli ISA compreso l’obbligo di compilazione dei relativi modelli;
-che svolgono le attività civilisticamente agricole ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario, per le quali si compila il quadro “RD”:
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attività di allevamento “eccedentario”,
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attività connesse di produzione di servizi o di produzione di beni non compresi nel decreto 13 febbraio 2015,
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agriturismo,
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produzione di energia elettrica oltre la franchigia (comma 423 della legge 266/2005).
Rientrano tra questi, anche le Snc, Sas e Srl che hanno optato per la determinazione del reddito agrario ai sensi dell’art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006. Il reddito prodotto mantiene la natura di reddito d’impresa e per il quale sono stati elaborati gli ISA, ancorchè siano esonerati dalla compilazione dei modelli ISA qualora determinano il reddito forfettariamente (Decreto 28/12/2018 art.2).
Nella proroga non rientrano i contribuenti che svolgono “operazioni connesse agricole” (c.d. prestazioni occasionali connesse agricole), anche se esposte ugualmente nel quadro RD.
I versamenti coinvolti nella proroga sono:
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il saldo 2025 e 1° acconto 2026 di IRPEF, IRES ed IRAP;
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le addizionali Regionali e Comunali IRPEF;
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il saldo IVA 2025;
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i contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
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l’acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
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le imposte sostitutive;
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il saldo 2025 e acconto 2026 della c.d. “cedolare secca”;
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l’acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
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l’IVIE, IVAFE per immobili / attività detenuti all’estero;
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l’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi/forfetari;
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il diritto CCIAA 2026.
TARI E ATTIVITA’ AGRICOLE
Con un documento dell’8 maggio IFEL-ANCI (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), si è pronunciato in merito all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) alle attività agricole “principali” e “connesse”; con l’intento di fare chiarezza sulla questione che ancora genera diversi dubbi interpretativi, nonostante il Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) abbia delineato con chiarezza la natura e classificazione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole.
La questione ha generato e genera tutt’ora diversi contenziosi tra le amministrazioni comunali e le imprese agricole, in modo particolare quelle multifunzionali.
I principi riepilogati nel documento sono:
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le attività agricole principali o storiche i cui immobili strumentali producono solo rifiuti speciali, non sono assoggettate a TARI (tassa rifiuti solidi urbani), vale quindi il principio di alternatività; è necessario dimostrare l’effettiva produzione di rifiuti speciali e il relativo corretto smaltimento tramite i canali autorizzati;
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l’impresa agricola che intende beneficiare dell’esclusione, totale o parziale, della TARI sugli immobili destinati ad attività agricola principale dove si producono rifiuti speciali, deve comunicarlo all’amministrazione comunale dimostrando la fondatezza;
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nel caso di assoggettamento a TARI, per determinate attività quali ad esempio l’agriturismo, vendita diretta, ecc.. le amministrazioni devono valorizzare le peculiarità dell’attività svolta prevedendo appropriate classificazioni tariffarie.
Ripercorrendo a grandi linee la disposizione di riferimento, Legge n. 147/2013, vale la pena ricordare che il presupposto impositivo della TARI è rappresentato dal possesso o detenzione di locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani; e quindi le superfici che prevalentemente e in via continuativa producono rifiuti speciali, di cui il produttore è soggetto ad autonomo smaltimento, non possono essere considerati base imponibile ai fini della TARI.
Il documento riprende l’orientamento consolidato della Cassazione che ribadisce che l’eventuale esclusione degli immobili e superfici “agricole” dalla TARI non opera automaticamente, bensì è necessario che l’impresa dichiari espressamente e fondatamente i presupposti per l’esclusione, oltre a dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali tramite soggetti autorizzati.
Mentre per le attività agricole principali è di più semplice delimitazione la questione della produzione di rifiuti solidi urbani rispetto ai rifiuti speciali, riguardo alle attività connesse la disamina deve essere rivolta con attenzione alle superfici che in concreto sono destinate ad attività quali l’agriturismo, la vendita diretta, piuttosto che gli uffici e che quindi producono rifiuti solidi urbani e sono da assoggettare a TARI.
In merito il documento riprendendo anche vari pronunciamenti della Cassazione e del Consiglio di Stato, ricorda che l’applicazione della tassa deve sempre essere commisurata alla effettiva capacità alla produzione di rifiuti urbani, tenendo conto ad esempio anche della stagionalità.
La questione ha generato e genera tutt’ora diversi contenziosi tra le amministrazioni comunali e le imprese agricole, in modo particolare quelle multifunzionali.
Ne abbiamo ancora un esempio con la recente Sentenza n. 257/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I.
La Corte ritiene che l’attività agrituristica, pur connessa a quella agricola, produce rifiuti urbani e non può godere di esenzione dalla TARI; per contro però, non può essere equiparata all’attività alberghiera, richiedendo ai Comuni di deliberare apposite tariffe differenziate. Il regolamento comunale, non prevede tariffe specifiche per l’agriturismo e applica il metodo di calcolo in modo generalizzato; pertanto, l’ente impositore è tenuto a rivere e rideterminare le tariffe all’uopo appropriate.
Medesimo orientamento anche nelle recentissime ordinanze n. 670/2026 e 549/2026 pronunciate dalla Corte di Cassazione.
CONTRATTO DI COMODATO E REGIME CATASTALE
La Cassazione con la sentenza n. 7786/2026 ha ribadito che il comodato non cessa automaticamente con la morte del comodante se gli eredi non richiedono la restituzione del bene e conferma la legittimità dell’accertamento induttivo qualora emergano gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e l’effettiva capacità economica dell’azienda, nonostante la natura forfettaria della tassazione agraria.
Il caso analizzato riguardava un imprenditore agricolo a cui era stato disconosciuto il regime fiscale agevolato. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione del produttore vinicolo per difetto del requisito della prevalenza, sostenendo che l’uva acquistata da terzi superasse quella prodotta in proprio, facendolo così decadere dal beneficiare della tassazione su base catastale ed essere assoggettato al regime ordinario del reddito d’impresa.
L’art.32 comma 2 lettera c)) stabilisce infatti, che le attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli rientrano nel reddito agrario solo se rispettano il criterio della prevalenza. Questo significa che i prodotti ottenuti dai propri terreni devono essere quantitativamente superiori a quelli acquistati da soggetti terzi.
Per contrastare tale tesi, il contribuente ha dimostrato di avere il possesso di ulteriori terreni coltivati a vite, detenuti attraverso contratti di comodato gratuito ma la Commissione Tributaria Regionale aveva considerato cessato il contratto alla morte del proprietario, escludendo le uve prodotte su quei terreni dal computo della produzione propria.
La questione centrale si è spostata dunque sulla validità di tali titoli di possesso nel tempo. La stabilità del regime fiscale dipende direttamente dalla legittimità della detenzione dei fondi, poiché solo i frutti derivanti da terreni legalmente disponibili possono concorrere al calcolo della produzione propria.
In base all’art. 1803 del C.C., si realizza un contratto di comodato quando, “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Tale contratto potrà prevedere un termine temporale per la restituzione del bene oppure non prevedere alcun termine per la restituzione del bene che avverrà quando il comodante lo richiederà (art. 1810 del C.C.).
Nell’eventualità della morte del comodante, il C.C. non disciplina tale eventualità e si esprime solamente nel caso di morte del comodatario. Infatti, l’art. 1811 c.c. specifica che “in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa”. In tale evenienza, pertanto, il comodante potrà richiedere agli eredi del comodatario la restituzione del bene prestato, sia che il contratto preveda un termine, sia che lo stesso risulti senza termine.
Diverso è il caso della morte del comodante in quanto, in linea di principio, gli eredi subentrano nelle obbligazioni del de cuius, rimanendo vincolati ai suoi obblighi contrattuali. Vero è, tuttavia, che per i contratti che non prevedono una scadenza, l’art. 1810 c.c. stabilisce che il comodante potrà richiedere la restituzione del bene prestato in ogni momento.
Agganciandosi ad una tale impostazione, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 25887/2018; Tribunale di Ragusa n. 463/2020) ha più volte affermato che, in assenza di un termine precostituito, gli eredi del comodante possono risolvere il contratto chiedendo la restituzione del bene.
La sentenza in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, afferma che il decesso del comodante non determina l’estinzione automatica del rapporto contrattuale.
Infatti, se il comodatario o i suoi eredi mantengono il potere di fatto sulla cosa, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte degli eredi del defunto, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Cass. n. 25887/2018).
Il contratto, quindi, diversamente da quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, non poteva ritenersi risolto automaticamente con la morte del comodante.
MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI “PRATO PERMANENTE”
Il Masaf ha adottato il decreto 7 maggio 2026 recante “Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di prato permanente”, introducendo importanti novità per le aziende agricole in materia di classificazione dei terreni.
Il provvedimento recepisce quanto previsto dal regolamento (UE) 2025/2649 (“Omnibus III”), che consente agli Stati membri di evitare la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti dopo cinque anni di mancata lavorazione o assenza di rotazione colturale. Secondo quanto evidenziato dal Ministero, il precedente meccanismo poteva infatti, determinare criticità per gli agricoltori che intendevano mantenere le superfici nella categoria dei seminativi, pur utilizzandole temporaneamente a prato.
A partire dall’anno di domanda 2026 viene quindi modificata la definizione di “prato permanente e pascolo permanente” contenuta nel D.M. n. 660087/2022.
Resta confermato che sono considerati prati permanenti i terreni destinati alla coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali o seminate, non inseriti nella rotazione aziendale e non arati da almeno cinque anni.
La novità principale riguarda però i prati temporanei ancora classificabili come seminativi: dal 1° gennaio 2026 tali superfici manterranno la classificazione di seminativo anche dopo il decorso del quinquennio, senza passare automaticamente a prato permanente, salvo diversa scelta del beneficiario.
La modifica normativa si inserisce nel più ampio quadro di semplificazione della PAC 2023-2027 e introduce quindi una maggiore flessibilità gestionale per le aziende agricole, evitando che il semplice mantenimento a prato per più anni comporti automaticamente un cambio di destinazione agronomica e amministrativa del terreno. Resta comunque ferma la possibilità, per il beneficiario, di dichiarare volontariamente la superficie come prato permanente.
Il decreto precisa inoltre che rimangono pienamente validi e applicabili i paragrafi da 3.1.) a 3.3.5.) della lettera d) del D.M. n. 660087/2022, relativi agli ulteriori criteri tecnici di classificazione e gestione dei prati permanenti.
AGRICOLTURA E CONTRIBUTI VOLONTARI 2026
Pubblicata la circolare Inps n. 69 del 22 giugno 2026 con cui l’ente ridetermina gli importi della contribuzione volontaria che i lavoratori agricoli autonomi devono versare per il 2026.
CD, mezzadri, coloni e IAP
Fermi restando i requisiti stabiliti in generale per i versamenti volontari dei lavoratori autonomi, l’agricoltore autorizzato è assegnato alla classe il cui reddito medio settimanale è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi 3 anni (156 settimane) di lavoro. Tali redditi sono determinati secondo un particolare meccanismo, che prevede per i periodi di lavoro successivi al 1° luglio 1990 lo stesso criterio descritto per i contributi obbligatori, mentre per i periodi di lavoro anteriori al 1° luglio 1990:
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per i soggetti iscritti alla gestione a tale data, è preso in considerazione il reddito individuale attribuito per il 1990 in base alla fascia di reddito in cui è classificata l’azienda per lo stesso anno;
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per i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 1° luglio 1990, si considera il reddito individuale attribuibile per l’anno 1990 in base alla prima fascia di reddito.
Dividendo per 156 i redditi così individuati relativi agli ultimi 3 anni, si ottiene il reddito medio settimanale da rapportare al reddito medio della classe.
L’importo del contributo relativo a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio corrispondente l’aliquota comune. È, tuttavia, dovuto un contributo minimo, il cui importo non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi sono aumentati in misura pari all’aumento percentuale del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
Nella tabella seguente si riportano i contributi in vigore per il 2026:
|
Classe |
Reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quote pensione 22,00% RM |
Addizionale L. 233/90 2% RM |
Addizionale L. 160/75 (0,80 × 3) |
Totale |
|
1 |
Fino a € 273,78 |
273,78 |
60,24 |
5,48 |
2,40 |
68,12 (*) |
|
2 |
Oltre € 273,78 |
319,41 |
70,28 |
6,39 |
2,40 |
79,07 (*) |
|
3 |
Oltre € 365,04 |
410,67 |
90,35 |
8,22 |
2,40 |
100,97 |
|
4 |
Oltre € 456,30 |
501,93 |
110,43 |
10,04 |
2,40 |
122,87 |
|
(*) L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a (art. 10 c.2 L. 233/90): |
||||||
Contributi integrativi volontari per gli OTI e gli OTD
L’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2026, per il FPLD è pari a 30,50%.
Contributi integrativi volontari per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal ministero del Lavoro con apposito Decreto Direttoriale (per l’anno 2026: DD 22 maggio 2026).

